Se vuoi sostenere le richieste del Coordinamento precari lavoro e formazione delle Province copia sotto e invia a: rivoluzione@governo.it
Cortese attenzione
Presidente Consiglio dei Ministri
dott. Matteo Renzi
Ministro PA
Maria Anna On. Madia
Oggetto: Proposte
riguardanti il personale precario dei Centri per l’Impiego, della
Formazione e delle Province nell’ambito della Riforma della PA e del
DPCM di cui all’ art.1 c 92 e 94 della L. 56/2014 (Del Rio)
Il
personale precario delle Province, che da anni svolge il proprio lavoro
con grande professionalità, impegno e sacrificio, risulta essere una
grande ricchezza per le Province in quanto garantisce con efficienza
servizi essenziali per cittadini.
Le
recenti disposizioni riguardanti il blocco del turnover per le province
hanno impedito i processi di stabilizzazione/assunzione a tempo
indeterminato (come previsto, tra l'altro, dalla legge n. 125 del 2013)
pur in presenza dei requisiti di legge e dopo un inaccettabile
precariato che
per molti perdura anche da oltre dieci anni
per molti perdura anche da oltre dieci anni
Le problematiche riguardanti, in particolare, i servizi
per il lavoro e la formazione professionale sono già state accolte dal
Governo con l’Ordine del Giorno n. G4.500 in sede di approvazione del DL
31 Agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla L. 30 Ottobre
2013, n.125 e sono oggi all’attenzione del Parlamento con il DDL Delega
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla
conciliazione.
L’art 1. c. 94 della L.56/2014 prevede che “Al
fine di tener conto degli effetti anche finanziari derivanti dal
trasferimento dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere
modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di
assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando
l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non
deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
L’art.1 c.92 della L.56/2014 prevede che “Sullo
schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono
consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”
Recentemente sono stati approvati due ordini del giorno alla Camera dei Deputati (9/2208-A/109) e in Commissione Lavoro al Senato (G/1464/17/11), con il parere favorevole del Governo, che impegnano il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a impedire la dispersione
dell'esperienza e della professionalità del personale impiegato con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione, individuando modalità e risorse per la loro stabilizzazione, a cominciare dalla sollecita attivazione di un tavolo di confronto con le parti sociali e le province, nell'ambito della definizione degli interventi che le riguardano.
dell'esperienza e della professionalità del personale impiegato con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione, individuando modalità e risorse per la loro stabilizzazione, a cominciare dalla sollecita attivazione di un tavolo di confronto con le parti sociali e le province, nell'ambito della definizione degli interventi che le riguardano.
In relazione alle proposte avanzate nell’ambito dei decreti applicativi della Legge 56/2014 e della Riforma della PA
Si chiede al Governo di adottare i provvedimenti necessari affinché
ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria per la continuità e la erogazione dei servizi, in
relazione alle risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili e
ai vincoli finanziari relativi alla spesa per il personale, vengano estese ai lavoratori non a tempo indeterminato delle province le prerogative di cui all’art. 4 della Legge 125/2013 ed in particolare:
- Sblocco turnover e graduatorie di merito. Le province e gli enti subentranti possano procedere all’assunzione dei lavoratori precari mediante lo sblocco del turn over e lo scorrimento delle graduatorie di merito. L’eventuale subentro nelle funzioni alla provincia comporti anche l'acquisizione delle relative graduatorie di merito dei concorsi pubblici a tempo indeterminato secondo un criterio di equivalenza delle funzioni svolte. Le stesse restino vigenti ai sensi dell'art.4 comma 4 del DL 31 Agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla L. 30 Ottobre 2013, n.125.
- Stabilizzazione in base alla L. 296/2006. Sia estesa alle province e agli enti subentranti la facoltà, oggi consentita solo a Regioni e Comuni, di cui all’art. 4 c.6 quater del DL 31 Agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla L. 30 Ottobre 2013, n.125 relativa al personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dei servizi provinciali negli ultimi cinque anni, secondo un criterio di equivalenza delle funzioni svolte
- Procedure selettive in base alla L. 125/2013. Siano bandite procedure di assunzione a tempo indeterminato rivolte al personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.4 del DL 31 Agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla L. 30 Ottobre 2013, n.125 e non inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al c.4 dell'art.4 del citato Decreto Legge riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Nel conteggio triennale vengano, inoltre, inseriti anche gli eventuali periodi di collaborazione presso lo stesso ente e, in ogni caso, il requisito triennale debba essere posseduto alla data di indizione delle procedure selettive di cui sopra.
- Proroga dei contratti a TD. Nelle more delle procedure individuate, le province e gli enti subentranti possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31/12/2016.
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