Ordine del Giorno n. G/1464/17/11 al DDL n. 1464 G/1464/17/11 PEZZOPANE, CALEO
Il Senato, premesso che:
- l'articolo 1 contiene disposizioni tese a facilitare il ricorso ai contratti a tempo determinato (cosiddetto lavoro a termine); a tale fine, viene previsto l'innalzamento da 12 a 36 mesi della durata del rapporto a tempo determinato, senza indicazione della causale per la sua stipulazione e con possibilità di rinnovarlo fino a cinque volte;
- sono numerose le storie di lavoratrici e lavoratori che, specie nel settore pubblico, sono stati impiegati con contratti a tempo determinato prorogati ben oltre i 36 mesi, senza essere stabilizzati; in particolare, l'Italia ha necessità di procedere al rafforzamento dei Servizi per il Lavoro come è stato recentemente sottolineato da uno studio dell'lSFOL «Lo stato dei Servizi pubblici per l'impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese» del marzo 2014; dallo studio svolto si comprende che l'Italia ha bisogno che il sistema sia potenziato aumentando il numero degli operatori, adeguando qualità e quantità dei servizi offerti (http:/ /www.isfol.it/primopiano/studio-isfol-sul-sistema-italianodei-servizi-per-limpiego );
- in considerazione delle risposte da dare ai disoccupati in tema di nuove politiche attive e passive del lavoro nonché del fatto che i Servizi pubblici per l'impiego sono posti al centro del Programma Garanzia Giovani, è necessario che le esperienze e la professionalità maturata dai lavoratori a tempo determinato dei Servizi pubblici per il lavoro e la formazione non possono essere disperse e che occorra procedere alla loro assunzione a tempo indeterminato;
- le recenti disposizioni riguardanti il blocco del turnover per le province hanno impedito tali assunzioni a tempo indeterminato (come previsto, tra l'altro, dalla legge n. 125 del 2013) pur in presenza dei requisiti di legge e dopo un inaccettabile precariato che per molti perdura anche da dodici anni;
- le organizzazioni sindacali hanno chiesto un tavolo di confronto per affrontare il problema anche nell'ambito dei provvedimenti che verranno adottati dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 92 e 94 della legge 56/2014 (Del Rio) riguardanti il personale delle province,
- a impedire la dispersione dell'esperienza e della professionalità del personale impiegato con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione, individuando modalità e risorse per la loro stabilizzazione, a cominciare dalla sollecita attivazione di un tavolo di confronto con le parti sociali e le province, nell'ambito della definizione degli interventi che le riguardano.
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