DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)

GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)Vigente al: 24-9-2015Capo I
RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali inmateria di politica attiva del lavoro su tutto il territorionazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relativefunzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su propostadel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per iprofili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia edelle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordinodella normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014,recante il criterio di delega relativo, tra l'altro, allarazionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione,anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata daStato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoroe delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenzegestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive eASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazionedelle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie traservizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politicaattiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tramisure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupatae misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, ancheattraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedanocome parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati,con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumentie forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' dicollocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per uncongruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale oregionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche;Visto l'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi disicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione dellespese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia dirifiuti e di emissioni industriali";Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, nella seduta del 30 luglio 2015;Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari dellaCamera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nellariunione del 4 settembre 2015;Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni eprovince autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitanoil ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per illavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita'che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese leattivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12marzo 1999, n. 68.2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e' costituitadai seguenti soggetti, pubblici o privati:a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cuiall'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro dicui all'articolo 11 del presente decreto;c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi estrumenti a sostegno del reddito;d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia direinserimento e di integrazione lavorativa delle persone condisabilita' da lavoro;e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggettiautorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo12 del presente decreto;f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cuiall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, deldecreto legislativo n. 276 del 2003;h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale deilavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura, le universita' e gli istituti di scuola secondaria disecondo grado.3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuovel'effettivita' dei diritti al lavoro, alla formazione edall'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere aservizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Cartadei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi eservizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro,assicurando, tramite l'attivita' posta in essere dalle strutturepubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoroil soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori ilsostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete deiservizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenzecostituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonomedi Trento e Bolzano5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento eBolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto lecompetenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, dellerelative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghedi funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano,anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladinanei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.

Art. 2
Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annualidell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardoalla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi diservizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta dilavoro;b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni chedebbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresi', esseredeterminati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diversecategorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non sianobeneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allostato di disoccupazione, nonche' i tempi e le modalita' didefinizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimentolavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da partedelle regioni e province autonome.
Art. 3
Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di politiche attive del lavoro1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano,oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il potere diindirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia diverifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delleprestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorionazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle politicheoccupazionali e del lavoro.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprimeparere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge oregolamento;b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale diricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione aiprogrammi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' digestione.3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali competeinoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai finidi cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado divicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza daldomicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto contodella durata della disoccupazione;b) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione dellanormativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro,servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti ilcollocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidentedella Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con ilMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento deidisabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento lavorativodei lavoratori stranieri;c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua,ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cuiall'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche' dai fondibilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativon. 276 del 2003.4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definitelinee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.

Art. 4
Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cuifunzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie estrumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per quanto nonspecificamente previsto dal presente decreto, si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300.2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica, autonomiaorganizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancioed e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e lacorretta gestione delle risorse finanziarie.3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti aisensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, esuccessive modificazioni.4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unita'ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifichedirigenziali, e' definita con i decreti di cui al comma 9.Nell'ambito della predetta dotazione organica e' prevista unaposizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttoregenerale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale,corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personaledirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica,rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e lacontrattazione collettiva del comparto Ministeri.5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzionegenerale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e laformazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livellogenerale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferitiall'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due ufficidirigenziali di livello non generale dalla direzione generale deisistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonche'dalla direzione generale per le politiche del personale,l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimentidisciplinari.6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere adassunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute neglianni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivantida tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, acopertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, ilcontributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pariai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e' trasferitoall'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamentoanche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni delpersonale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzionegenerale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e laformazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazionealle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non puo' procedere a nuoveassunzioni.7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cuial comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relativealla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, iviinclusa le componenti accessorie della retribuzione.8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e finoalla definizione di un piano logistico generale relativo agli enticoinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso alMinistero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto, con decreti del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione si provvede alla individuazione dei beni e dellerisorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministerodel lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivicompresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' dellemodalita' e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto,corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera deideputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sianoespressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareridelle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL e' riconosciuto ildiritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente diprovenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicanoun differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoliad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale diprovenienza.10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organichedel Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1,comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazionedelle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sonoapportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entratain vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decretodi organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,anche in relazione alla individuazione della struttura dello stessoMinistero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria deicompiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede perl'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presentecomma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa dellafinanza pubblica.12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, con decreti del Presidente dellaRepubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottatasu proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentranella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suopresidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi,con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di ItaliaLavoro S.p.A. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A.adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parteANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di ItaliaLavoro S.p.A., ed e' soggetto all'approvazione del Ministero dellavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministerodell'economia e delle finanze.14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di ItaliaLavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in sede di aumento delcapitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, enon puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni.15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi aconcorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso dispecifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti pressoenti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali edel lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nelcampo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione,per un periodo non inferiore a un anno.16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4,del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvaledell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance delMinistero del lavoro e delle politiche sociali.17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche,stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allosvolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazionecon l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compitidi gestione coordinata dei sistemi informativi;c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in materia dicollocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita'da lavoro;d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali frai due enti e il Ministero vigilante.18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presentedecreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidentedella Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia dellefinanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, in conformita' ai principi e ai criteri direttivistabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300del 1999.

Art. 5
Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorreredall'anno 2016 sono costituite:a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia,iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministerodel lavoro e delle politiche sociali;b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cuiall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazionisecondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decretolegislativo n. 300 del 1999.2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, dicui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, esuccessive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderentiai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versateper il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, dicui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185,convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo' essereindividuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrateannue del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, deldecreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenzegestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazioneorganica.4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, daemanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnateall'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentatasecondo i criteri stabiliti con il comma 2;b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio1999, n. 144;c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di cuiall'articolo 29, comma 2, del presente decreto.

Art. 6
Organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
1. Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre annirinnovabili per una sola volta:a) il presidente;b) il consiglio di amministrazione;c) il consiglio di vigilanza;d) il collegio dei revisori.2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata esperienzae professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni delmercato del lavoro, e' nominato per un triennio con decreto delPresidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio deiministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali. Il trattamento economico del presidente e'determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dadue membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delleregioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoroe delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazionesono scelti tra personalita' di comprovata esperienza eprofessionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni delmercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere deltriennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione dialtri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamentoeconomico dei consiglieri di amministrazione e' determinato condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valeresugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti traesperti di comprovata esperienza e professionalita' nel campo dellepolitiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalleassociazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenticomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e nominatiper tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri suproposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membridel consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere deltriennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione dialtri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri delconsiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennita',gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hannodiritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasfertadal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al propriointerno il presidente.5. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membrieffettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro edelle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministerodell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominatii membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. Icomponenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati difunzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazionidi cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimodecreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cuial decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti inpossesso di specifica professionalita' in materia di controllo econtabilita' pubblica. Ai componenti del collegio dei revisoricompete, per lo svolgimento della loro attivita', un compensodeterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avalere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunquesenza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante irisparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 10,comma 1.

Art. 7
Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiedeil consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede leriunioni e definisce l'ordine del giorno, puo' assistere alle sedutedel consiglio di sorveglianza.2. Il presidente e' interlocutore unico del governo, dei ministeri,degli altri enti e istituzioni.3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annualidell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con ildecreto di cui all'articolo 2 del presente decreto, delibera ilbilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiegodei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, iregolamenti di contabilita' e di organizzazione. Il consiglioesercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nellasfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee diindirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sulperseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottatidal consiglio di amministrazione.

Art. 8
Direttore generale
1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra personaleincaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delleamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all'articolo 3del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza eprofessionalita' nelle materie di competenza dell'ANPAL ed e'nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delleamministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo,aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo irispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziariae' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo unnumero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del decretolegislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degliobiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema divalutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovverol'inosservanza delle direttive impartite dal consiglio diamministrazione comportano, previa contestazione e ferma restandol'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplinacontenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dellostesso incarico dirigenziale, nonche', in relazione alla gravita' deicasi, la revoca dell'incarico.2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordinal'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi,assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo, puo' assistere allesedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso,formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL,consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercitaogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio diamministrazione.3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di treanni, rinnovabile per una sola volta.

Art. 9
Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale perl'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabilidi cui alla legge n. 68 del 1999, nonche' delle politiche diattivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimentoai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate allacessazione del rapporto di lavoro;b) definizione degli standard di servizio in relazione allemisure di cui all'articolo 18 del presente decreto;c) determinazione delle modalita' operative e dell'ammontaredell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento deiprivati accreditati ai sensi dell'articolo 12;d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di cui alladecisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 cheattua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e delconsiglio del 5 aprile 2011;e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti,allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita', inlinea con i migliori standard internazionali, nonche' dei costistandard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18del presente decreto;f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per lacoesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo SocialeEuropeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali negliambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitariodelle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presentedecreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici peril supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta dilavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici eprivati;h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decretolegislativo n. 276 del 2003;i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie dicompetenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;l) definizione e gestione di programmi per il riallineamentodelle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi siaun rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali esupporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni nonsiano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta deiservizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilita'territoriale;n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazionecontinua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche'dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decretolegislativo n. 276 del 2003;o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziendeaventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessaregione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamentoe controllo del progetto di riconversione e riqualificazioneindustriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisiaziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134;p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione inrelazione a crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate indiverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmiper l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il FondoEuropeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' diprogrammi sperimentali di politica attiva del lavoro;q) gestione del Repertorio nazionale degli incentiviall'occupazione, di cui all'articolo 30.2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possonoessere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipuladi apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, inmateria di gestione diretta dei servizi per il lavoro e dellepolitiche attive del lavoro.
Art. 10
Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche socialiprovvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione delconsiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dalMinistro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente,e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuatinell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materieoggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, ilcontributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro centomila adecorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organidell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statutoe del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente congli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali inmateria di istruzione e formazione professionale, formazione inapprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazionecontinua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusionesociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure dicontrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive dellavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politichedel lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica delraggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonche' dellespese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio,monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche chedirettamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia diterzo settore;d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, conenti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati operantinel campo della istruzione, formazione e della ricerca.3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubblichedi rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro edelle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso aidati contenuti nei propri archivi gestionali.

Art. 11
Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle Province Autonome
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioniattraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogniregione e con le province autonome di Trento e Bolzano, unaconvenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi inrelazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politicheattive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma,nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi:a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi inmateria di politiche attive del lavoro alle regioni e alle provinceautonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalita' di ufficiterritoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misuredi attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residentinel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degliarticoli 21 e 22;c) disponibilita' di servizi e misure di politica attiva dellavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescinderedalla regione o provincia autonoma di residenza;d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni edei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti:1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla leggen. 68 del 1999;2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16della legge 28 febbraio 1987, n. 56;e) possibilita' di attribuire all'ANPAL, sulla base dellaconvenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d).2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate lecompetenze in materia di programmazione di politiche attive dellavoro, e in particolare:a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione,in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensidell'articolo 2 del presente decreto;b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito deicriteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonomeriservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca dioccupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possonoprevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia dipolitiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, asoggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.

Art. 12
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi diaccreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimentodelle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca eselezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale,di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;b) definizione di requisiti minimi di solidita' economica edorganizzativa, nonche' di esperienza professionale degli operatori,in relazione ai compiti da svolgere;c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cuiall'articolo 13 del presente decreto, nonche' l'invio all'ANPAL diogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento dellarete dei servizi per le politiche del lavoro;d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degliorganismi di formazione;e) definizione della procedura di accreditamento dei soggettiabilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazionedi cui all'articolo 23.2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per illavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, deldecreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai serviziper il lavoro su tutto il territorio nazionale.3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati asvolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavorosecondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte leagenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie cheintendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituitoun proprio regime di accreditamento.4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo ilcomma 5 e' aggiunto il seguente:"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4,comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regimeparticolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis),nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamentel'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettered) ed e) dell'articolo 4, comma 1".

Art. 13
Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico,l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento eBolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componentiinformatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistemainformativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone delnodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamentoregionali, nonche' il portale unico per la registrazione alla Retenazionale dei servizi per le politiche del lavoro.2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario deiservizi per il lavoro:a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatorisociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012,n. 92;b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, dicui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro edelle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica eprofessionale di cui al comma 3;d) il sistema informativo della formazione professionale, di cuiall'articolo 15 del presente decreto.3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori,di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativounitario delle politiche del lavoro.4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori dilavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazionedei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decretolegislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, deldecreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto delPresidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicateper via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centriper l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per leattivita' di rispettiva competenza.5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e leesperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce appositemodalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore dialtri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezionedei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani inuscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula unaconvenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei datiindividuali e dei relativi risultati statistici.7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppatonell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondistrutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti diprogrammazione approvati dalla Commissione Europea.

Art. 14
Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento dei sistemi informativi
1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politichedel lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune delMinistero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS,dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonche'dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compitiistituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa perla formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore,contenente le informazioni relative ai percorsi educativi eformativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenzepubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione diammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente accessibile, atitolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte deisingoli soggetti interessati.2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) dicui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede allabanca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 delpresente decreto, al fine dello svolgimento dei compitiistituzionali, nonche' ai fini statistici e del monitoraggio sullepolitiche attive e passive del lavoro e sulle attivita' svoltedall'ANPAL.4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica dellebanche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politichesociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema dilavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e' istitutoun comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,cosi' costituito:a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suodelegato, che lo presiede;b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;e) il Presidente dell'ISFOL;f) un rappresentante dell'AGID;g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome,designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumentocomunque denominato.6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli entipartecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistemastatistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.

Art. 15
Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attivita' di formazione professionale e sistema informativo della formazione professionale
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratoredi cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli entidi formazione accreditati dalle regioni e province autonome,definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delleregioni e province autonome e realizza, in cooperazione con ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, leprovince autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione,dell'Universita' e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondiinterprofessionali per la formazione continua, un sistema informativodella formazione professionale, ove siano registrati i percorsiformativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati intutto o in parte con risorse pubbliche.2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1,l'ANPAL definisce le modalita' e gli standard di conferimento deidati da parte dei soggetti che vi partecipano.3. Le informazioni contenute nel sistema informativo dellaformazione professionale sono messe a disposizione delle regioni eprovince autonome.4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferisconoalla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico dellavoratore di cui al presente articolo.5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

Art. 16
Monitoraggio e valutazione
1. L'ANPAL svolge attivita' di monitoraggio e valutazione sullagestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' suirisultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati asvolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cuiall'articolo 13.2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del lavoro edelle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattatidall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL mette a disposizionedell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera base dati dicui all'articolo 13.3. L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullostato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti delmonitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desuntielementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni dellemisure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzionedel quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delledinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente dellepolitiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzateanonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, agruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti chehanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultatidelle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sonoresi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro edelle politiche sociali.5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo siprovvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge n.388 del 2000 sono cosi' riformulati: "L'attivazione dei fondi e'subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita'alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione dellestrutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita'dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione improntatial principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e'esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4,lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferiscegli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

Capo IIPRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Art. 18
Servizi e misure di politica attiva del lavoro
1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati perl'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni ele province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri ufficiterritoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in formaintegrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari distrumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ea rischio di disoccupazione, le seguenti attivita':a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazionealla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediantesessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;c) orientamento specialistico e individualizzato, mediantebilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni intermini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure dipolitica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza delprofilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale,nazionale ed europea;d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio perle fasi successive all'avvio dell'impresa;e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini dellaqualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego edell'immediato inserimento lavorativo;f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzodell'assegno individuale di ricollocazione;g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incrementodelle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita'di lavoro autonomo;i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempidi lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o disoggetti non autosufficienti;m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, aisensi dell'articolo 26 del presente decreto.2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita' di cuial comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previstedagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento deisoggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definitidall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta.3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento deidisabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.

Art. 19
Stato di disoccupazione
1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego chedichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politichedel lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediatadisponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed allapartecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordatecon il centro per l'impiego.2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensidell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presentearticolo.3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto dilavoro subordinato di durata fino a sei mesi.4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratoridipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dalmomento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anchein pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presentecomma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione,gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classedi profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita',secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in lineacon i migliori standard internazionali.6. La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogninovanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione edelle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione comedisoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimentodell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed iregolamenti comunali che condizionano prestazioni di caratteresociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite allacondizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzionil'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accessoai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di nonoccupazione.

Art. 20
Patto di servizio personalizzato
1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, ilavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con lemodalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data delladichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sonoconvocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e lastipula di un patto di servizio personalizzato.2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguentielementi:a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondole modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono esserecompiuti e la tempistica degli stessi;d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delleattivita';e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrataal responsabile delle attivita'.3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata ladisponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamentodelle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in viaesemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazioneper sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o diriqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o diattivazione;c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite aisensi dell'articolo 25 del presente decreto.4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cuiall'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocatodai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramiteposta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accessodiretto alla procedura telematica di profilazione predispostadall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cuiall'articolo 23.

Art. 21
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cuiall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova AssicurazioneSociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di disoccupazione per ilavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), dicui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS,equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessadall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativounitario delle politiche attive.2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui alcomma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri perl'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il termine di15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro iltermine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, perstipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI)di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e'necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di serviziopersonalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazionecon il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali.4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi aicomportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cuiall'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gliobblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, illavoratore che fruisce di benefici legati allo stato didisoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita' dicui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto diservizio personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato neigiorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso dialmeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nelmedesimo patto di servizio personalizzato.7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, allaNuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' didisoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazionecoordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano leseguenti sanzioni:a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificatomotivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cuiall'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 delpresente articolo:1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso diprima mancata presentazione;2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancatapresentazione;3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato didisoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificatomotivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) delpresente comma 7;c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificatomotivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b):1) la decurtazione di una mensilita', alla prima mancatapartecipazione;2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato didisoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavorocongrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza digiustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) siapplicano le seguenti sanzioni:a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificatomotivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' e laconcessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso diprima mancata presentazione;2) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soliincrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato didisoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificatomotivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma3, lettera a):1) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soliincrementi per carichi familiari, in caso di prima mancatapresentazione;2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato didisoccupazione;c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificatomotivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b),la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavorocongrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza digiustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato didisoccupazione.9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi aisensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non e' possibileuna nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, ilcentro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando prontacomunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenticonseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmenteerogate.11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione odecadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare econtabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1della legge n. 20 del 1994.12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui alcomma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire unapposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate inrelazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione odecadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cuiall'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per ilrestante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capoi centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti,per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessial raggiungimento di particolari obiettivi.

Art. 22
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orarioconnessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzionedell'attivita' lavorativa per integrazione salariale, contratto disolidarieta', o intervento dei fondi di solidarieta' di cui agliarticoli 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazionedell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014 , siasuperiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in unperiodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibilecon la prestazione lavorativa, dal centro per l'impiego con lemodalita' ed i termini stabiliti con il decreto di cui all'articolo2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di cuiall'articolo 20, ad esclusione degli elementi di cui al comma 2,lettere c) ed e) del predetto articolo.2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vistadella conclusione della procedura di sospensione o riduzionedell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoroespressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato puo'essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventualeconcorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua dicui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore dicui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utilidi cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano leseguenti sanzioni:a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agliappuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alleiniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, letteraa), in assenza di giustificato motivo:1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' per la primamancata presentazione;2) la decurtazione di una mensilita', per la seconda mancatapresentazione;3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancatapresentazione;b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cuiall'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative di cuiall'articolo 26:1) la decurtazione di una mensilita' per la prima mancatapartecipazione;2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancatapresentazione.4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, trovanoapplicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 10 a 13.5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate inrelazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione odecadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cuiall'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per ilrestante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capoi centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti,per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personaleconnessi al raggiungimento di particolari obiettivi.

Art. 23
Assegno di ricollocazione
1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione diAssicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decretolegislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazioneeccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano richiestaal centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto diservizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovveromediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una sommadenominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata infunzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso icentri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensidell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato neilimiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regioneo per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro perl'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione,ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20,comma 4.3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione delreddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle personefisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale eassistenziale.4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere unservizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso icentri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensidell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previstodal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego odell'operatore accreditato e' riservata al disoccupato titolaredell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto daldisoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione edalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla datadi rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile peraltri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontaredell'assegno.5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, pertutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzatoeventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio diassistenza alla ricollocazione deve prevedere:a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e larelativa area, con eventuale percorso di riqualificazioneprofessionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'areastessa;c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 disvolgere le attivita' individuate dal tutor;d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 diaccettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacita',aspirazioni, e possibilita' effettive, in rapporto alle condizionidel mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonche' alperiodo di disoccupazione;e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, daparte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' dicui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma delpunto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo21, commi 7 e 8;f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, oa termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventualeconclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso unsoggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto adarne immediata comunicazione al centro per l'impiego che harilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro perl'impiego e' di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto diservizio.7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno diricollocazione, sono definite con delibera consiglio diamministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentementea risultato occupazionale ottenuto;b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione inmaniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando unaragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita' propedeuticaalla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione inrelazione al profilo personale di occupabilita';d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui alcomma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca dellanuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo lemigliori tecniche del settore;e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui alcomma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confrontidegli aventi diritto.8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativadei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, conriferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nelmedio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine, l'ANPAListituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e isoggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati aconferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo eall'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici el'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPALsegnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 glielementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al finedi consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dallasegnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revocadalla facolta' di operare con lo strumento dell'assegno diricollocazione.

Art. 24
Finanziamento dell'assegno di ricollocazione
1. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono leseguenti risorse:a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147del 2013;b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondistrutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno diricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,previa verifica delle compatibilita' finanziaria e dell'assenza dinuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministerodell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome,definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali eregionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal FondoSociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negliambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto deiregolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per centodell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta allavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavorodi cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole"cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: «venti percento».

Art. 25
Offerta di lavoro congrua
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alladefinizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL,sulla base dei seguenti principi:a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzidi trasporto pubblico;c) durata della disoccupazione;d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto allaindennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senzaconsiderare l'eventuale integrazione a carico dei fondi disolidarieta', di cui agli articoli 26 e seguenti del decretolegislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2,della legge n. 183 del 2014.2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e seguenti deldecreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1,comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che leprestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a),della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso diaccettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massimadella differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente prevista,aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1,trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41,e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 26
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo dellecompetenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti disostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono esserechiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficiodella comunita' territoriale di appartenenza, sotto la direzione edil coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio delcomune ove siano residenti.2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui al comma 1, leregioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base dellaconvenzione quadro predisposta dall'ANPAL.3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deveavvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento delrapporto di lavoro in corso.4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegnoal reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanalecorrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e illivello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenuteprevidenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti chesvolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotoredell'intervento.5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizionealle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati,con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il dirittoal pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui alpresente comma, utilizzati in attivita' di cui al comma 1, nonpossono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essicompete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmenteriproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 oresettimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazionedelle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a curadell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto nondiversamente disposto, le disposizioni in materia di NuovaAssicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delleamministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni dicui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con i trattamentipensionistici diretti a carico dell'assicurazione generaleobbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti deilavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi edesclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestionispeciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti dipensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di cui alcomma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possonooptare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabilicon il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e lepensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate perinfermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetticoinvolti nelle attivita' di cui al comma 1 idonee copertureassicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione controgli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattieprofessionali connesse allo svolgimento dell'attivita' lavorativa,nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che illavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro itermini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e'corrisposto l'assegno.10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano lasospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatoristabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo diassenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate,comportano la sospensione dell'assegno. E facolta' del soggettoutilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate ein tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenzeprotratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati delprogetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere lasostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio omalattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno perle giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e vienericonosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali altermine del periodo di inabilita'.11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmenteutili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 5, trovaapplicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli finidell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto alpensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai finipensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, conparticolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decretolegislativo 30 aprile 1997, n. 184.12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori socialmenteutili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 27
Collocamento della gente di mare
1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme delpresente decreto.2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attivita' diintermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensidell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordocon le strutture regionali e con l'ANPAL.3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate leCapitanerie di porto autorizzate a svolgere attivita' diintermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresi' lemodalita' di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14del presente decreto.

Art. 28
Livelli essenziali delle prestazioni
1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali aisensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tenerconto della situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali,costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenutenei seguenti articoli del presente decreto:a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);b) articolo 18;c) articolo 20;d) articolo 21, comma 2;e) articolo 23.

Capo IIIRIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Art. 29
Riordino degli incentivi
1. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni etrasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presentedecreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cuiall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del2008, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamentodi politiche attive del lavoro.3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguentirisorse:a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-leggen. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.

Art. 30
Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degliincentivi all'occupazione, e' istituito, presso l'ANPAL, ilrepertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro,contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno leseguenti informazioni:a) categorie di lavoratori interessati;b) categorie di datori di lavoro interessati;c) modalita' di corresponsione dell'incentivo;d) importo e durata dell'incentivo;e) ambito territoriale interessato;f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato.2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentiviall'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti aidatori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categoriedi lavoratori.3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere unincentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzionedegli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad unincentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola medianteconguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

Art. 31
Principi generali di fruizione degli incentivi
1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi sidefiniscono i seguenti principi:a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisceattuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge odella contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratoreavente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto disomministrazione;b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto diprecedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, allariassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempoindeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso incui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto disomministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto lariassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza peressere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempoindeterminato o cessato da un rapporto a termine;c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ol'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in attosospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazioneaziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o lasomministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratoriinquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratorisospesi o da impiegare in diverse unita' produttive;d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratoriche sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di undatore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assettiproprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore dilavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta conquest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;e) con riferimento al contratto di somministrazione i beneficieconomici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contrattodi lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso diincentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computatoin capo all'utilizzatore;f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, ilcalcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratoridipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento conquello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozionedi "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, delRegolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimentosono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbianoabbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie,invalidita', pensionamento per raggiunti limiti d'eta', riduzionevolontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e dellaloro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestatol'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavorosubordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni insomministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti didiversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia disomministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, letterea) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gliutilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmentecoincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorieinerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o disomministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivorelativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolatoe la data della tardiva comunicazione.

Art. 32
Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto diapprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diplomadi istruzione secondaria superiore e il certificato dispecializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entratain vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, siapplicano i seguenti benefici:a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cuiall'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta al 5per cento;c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico deldatore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42,comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 edello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845del 1978.2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione dicui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decretolegislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina organicadei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema dimansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorsedi cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n.144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascunaannualita' da destinare al finanziamento dei percorsi formativi deglianni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualificae il diploma professionale, il diploma di istruzione secondariasuperiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, edei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensidell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 edel decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione dicui al primo periodo del presente comma e' finalizzata a elaboraremodelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e' promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, d'intesacon le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ancheavvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, neilimiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma dadestinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito delsistema di istruzione e formazione professionale.4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del comma sonosoppresse.5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 e'abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro perl'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016,restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione dicui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cuiall'articolo 29, comma 2.6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo,pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 perquanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro perl'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro perl'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attieneai commi 1 e 2,si provvede:a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediantecorrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,della legge 23 dicembre 2014, n. 190;b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediantecorrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2;c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni dieuro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni dieuro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione deglistanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi delsistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensidell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono almonitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione dicui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui siverifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispettoalle previsioni delle minori relative entrate, il Ministrodell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro dellavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto allarideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allieviiscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazioneprofessionale curati dalle istituzioni formative e dagli istitutiscolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione deipercorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in viasperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio specialeunitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decretodel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con ilMinistro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sonostabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalita' diapplicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limitedi spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini delladeterminazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fariferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorirel'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiorioneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svoltinegli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate perpremi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento dipari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativioneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 siprovvede:a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni dieuro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo dicui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediantecorrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29,comma 3;c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediantecorrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione eformazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo IVDISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
Art. 33
Centri per l'impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni inmateria di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cuiall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e'incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e2016.2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari a 50milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cuiall'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione di cuiall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 34
Abrogazioni e norme di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sonoabrogate le seguenti disposizioni:a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276;b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997,n. 196;d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degliarticoli 1-bis e 4-bis;h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo2015, n. 22.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizionidi cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012,n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agliarticoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di serviziopersonalizzato.3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate leseguenti modificazioni:a) all'articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddito siainferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato didisoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui redditocorrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazionispettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917»;b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole «unreddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dellostato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un redditoche corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazionispettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte suiredditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917».
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015
MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando