Il decreto legislativo di riordino dei servizi all’impiego e delle politiche attive si incrocia con la non ancora completata riforma costituzionale del Titolo V e con i provvedimenti di superamento delle province e della loro sostituzione con gli enti di area vasta e con la città metropolitana.
A causa dell’inversione dell’ordine giuridico con cui sono stati emanati, avendo anticipato la riorganizzazione del mercato del lavoro prima di aver tolto alle regioni le loro ancora vigenti competenze costituzionali in materia, il decreto legislativo ha previsto che la fase transitoria dei prossimi due anni e fino alla riforma del titolo V sarà regolata con una convenzione, con cui il Ministero del Lavoro e le Regioni assicureranno la continuità amministrativa dei Centri per l’impiego e regoleranno i rispettivi rapporti e obblighi per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione.
Con l’accordo quadro del 30 luglio scorso, sancito con il passaggio in Conferenza Stato Regioni, lo stesso Ministero e le Regioni hanno concordato che la convenzione possa derogare il modello finale di organizzazione del mercato del lavoro, che prevede lo svolgimento in via esclusiva da parte dei CPI di quattro funzioni non delegabili: definizione del profiling, sottoscrizione del patto di servizio, rilascio dell’assegno di ricollocazione e gestione della condizionalità.
Lo stesso strumento convenzionale è poi stato previsto dal decreto dell’articolo 15 del DL 78/2015 convertito con modificazioni, dalla L. 125/2015 in materia di enti territoriali.
In sede applicativa, è stato deciso di fare un unico schema di convenzione, con cui definire meccanismi coordinati di gestione amministrativa e regolare i rapporti bilaterali per la gestione dei servizi per il lavoro, limitando correttamente l’intervento della Conferenza Unificata al solo piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego per l’erogazione delle politiche attive che dovrà essere realizzato mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, e dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Conferenza delle Regioni lo scorso 20 ottobre, ciascuna Regione sta procedendo alla definizione della propria convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro, scegliendo tra i diversi modelli organizzativi di mercato del lavoro relativi alla gestione del personale e al coinvolgimento dei privati accreditati nella erogazione dei servizi di politica attiva del lavoro.
Relativamente al personale delle province, la convenzione individua sostanzialmente due opzioni.
La prima riguarda la possibilità per la Regione di utilizzare il personale provinciale dei centri per l’impiego attraverso la loro assegnazione temporanea alle Regioni o alle Agenzie regionali per il lavoro o ricorrendo all’avvalimento, come nel caso della Regione Emilia Romagna che ha già approvato la sua convenzione. In questo modo, le Regioni possono avvalersi del personale dei centri per l’impiego, senza il loro assorbimento nell’organico regionale, almeno fino al completamento delle procedure di mobilità del personale delle ex-Province.
La seconda opzione alternativa prevede che le Regioni possano assolvere l’obbligo di avere proprie articolazioni territoriali, utilizzando quelli delle ex province, attraverso una successiva convenzione tra regione ed ente di area vasta a valle della convenzione tra MLPS e singola regione. Secondo questo modello, scelto dalla Regione Lombardia, il personale delle ex province rimarrebbe collocato presso i nuovi enti di area vasta e svolgerebbe le attività che saranno delegate loro con convenzione.
Rispetto al coinvolgimento dei privati accreditati per l’erogazione dei servizi di politica attiva previsti dal d.lgs 150/2015 le Regioni potranno scegliere quali funzioni assegnare a quest’ultimi, anche utilizzando la deroga contenuta nell’articolo 11 del d.lgs 150/2015 che consente, in via transitoria, di far svolgere agli operatori accreditati anche le attività di attivazione del patto di servizio e rilascio dell’assegno di ricollocazione, affidate in via esclusiva ai Centri per l’impiego.
Le convenzioni già approvate sono eterogenee. Alla scelta della Toscana di non prevedere l’assegnazione di alcuna funzione ai servizi al lavoro privati accreditati, si contrappone la proposta di Regione Lombardia di affidare agli operatori accreditati ai sensi della disciplina nazionale tutte le funzioni previste dal decreto, ad eccezione della condizionalità che resta affidata ai CPI. Invece, l’Emilia Romagna per la prima volta apre il mercato del lavoro ai privati accreditati, sebbene gli venga riconosciuta una funzione integrativa e non sostitutiva, e siano esclusi dallo svolgimento di funzioni amministrative o certificative sullo status delle persone. Le convenzioni potranno essere riviste il prossimo giugno o a seguito della approvazione del Piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego.
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Mentre sono in elaborazione e discussione, sia a livello Centrale che nel Parlamento Regionale, diverse proposte sul riassetto organizzativo dell'ente intermedio, noi lavoratori precari siamo allarmati e sempre più preoccupati dalla scarsa attenzione rivolta al problema dei dipendenti con contratti precari, che da anni assicurano l'erogazione di servizi strutturali nel settore lavoro.
Servizi per l’impiego: spetta alle convenzioni regionali il compito di attuare la riforma
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