RICHIESTA DI SOSTEGNO AI PARLAMENTARI ITALIANI PER DARE CONTINUITA' AI SERVIZI PER L'IMPIEGO E ALLA GARANZIA GIOVANI

Utilizzando strumenti istituzionali per l’analisi dei dati come il Rapporto sul Mercato del Lavoro CNEL del 30 settembre 2014  che a pag. 207 – 210 sottolinea:

“Andando ad osservare la componente dello sforzo (lo staff) risulta che, anche in questo caso, chi ha investito di più sono stati Francia e Germania, che hanno incrementato, rispettivamente, il numero di operatori degli Spi di circa 22 mila e di 18 mila unità. Anche per questa componente Irlanda e Italia si distinguono per una riduzione dell’impegno: circa 300 unità in meno la prima e oltre 1.500 per la seconda. Queste ultime informazioni consentono di rimeditare le evidenze relative alla capacità collocativa degli Spi analizzata in precedenza. Se infatti si rapporta il numero di quanti hanno trovato un’occupazione tramite il canale pubblico con la spesa ad esso dedicata, le evidenze mutano notevolmente.  […] su questo fronte, la vera sorpresa è il nostro paese, ove il costo per singolo intermediato è tra i più bassi.  Sia detto per inciso che i dati relativi all’Italia smentiscono ampiamente recenti analisi, rimbalzate sulla stampa , che hanno lamentato lo spreco delle risorse pubbliche destinate agli Spi (Servizi per l’Impiego).”

Le sottoponiamo il nostro disagio in considerazione di quanto sopra riportato nonché del fatto che in presenza di un aumento consistente dell’utenza (percettori di ammortizzatori sociali in deroga e gestione Programma Garanzia Giovani), né nella Legge di Stabilità né nel DDL sul Mercato del Lavoro si trovino oggi interventi volti a dare un orizzonte lavorativo stabile ai precari dei servizi per il lavoro e la formazione né provvedimenti di proroga dei tantissimi contratti in scadenza al 31/12/2014.

Pochi mesi fa, l’accordo tra Stato e Regioni, in attuazione del comma 91 dell’art.1 della Legge 56/2014, ha mantenuto la nostra situazione lavorativa ancorata ad enti senza prospettive come le province. Per le quali non solo si riafferma - nella Legge di Stabilità - l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ma che spesso non sono neppure in grado di garantire economicamente la proroga dei nostri contratti in scadenza; pur in presenza di requisiti di legge per la stabilizzazione.
Per il lavoro che svolgiamo quotidianamente sotto i riflettori puntati di una stampa spesso (come si può leggere sopra) disinformata, rappresentando (anche se con pochi strumenti di intervento)  i terminali delle aspettative lavorative di tanti cittadini  in condizioni di grande disagio- A seguito dei tanti ordini del giorno, che sul tema hanno visto un pronunciamento favorevole del Parlamento, chiediamo provvedimenti che ci pongano perlomeno sullo stesso livello di “garanzie” dei lavoratori precari di altri enti o istituzioni.

È inutile, inoltre, ricordare che senza il nostro supporto le tante attività ed i colloqui previsti nell'ambito del Piano Garanzia Giovani non potranno essere né tenute né avviate.

Con la presente chiediamo pertanto un Suo sostegno alle proposte di emendamento alla Legge di Stabilità di seguito riportate
  

IPOTESI DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’


PROROGA CONTRATTI A TERMINE DEI PRECARI DELLE PROVINCE - CENTRI PER L’IMPIEGO E FORMAZIONE

1) All’art 21 inserire il seguente comma: 

Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all’articolo 4, comma 9 del D.L. n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti,  è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

2) All’art 21 inserire il seguente comma:  
All’articolo 1, comma 219 lettera d) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 aggiungere: Tali proroghe sono consentite anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno ed ai limiti temporali sui contratti a termine.

3) All’art.21 aggiungere il seguente comma:
All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2016".  Le proroghe, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati,  è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

CHIARIFICAZIONE  PRECARI PAGATI CON FONDI STRUTTURALI


All’art 21 inserire il seguente comma:
All’articolo 1, comma 219 lettera d) della legge 147 del 2013 dopo "allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego" aggiungere "per la formazione, le politiche attive del lavoro e le politiche comunitarie".

STABILIZZAZIONE PRECARI AVENTI REQUISITI DI LEGGE


All’art.35 comma 15 lett.c) aggiungere: 
fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31/12/2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell’ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti da attuarsi entro il 31/12/2016 anche in deroga al patto di stabilità interno.

STABILIZZAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI


All’art.21 inserire il seguente comma:  
In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all’art. 11 dell’accordo ai sensi dell’art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato art. 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all’art.4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n.125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell’art.1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

STABILIZZAZIONE PRECARI DA PARTE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI INSEDIATISI A SEGUITO DELLA LEGGE DEL RIO

All'art.21 inserire il seguente comma:  
I soggetti  istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica  attraverso il ricorso e l’impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

EQUIPARAZIONE DELLE NORME PREVISTE PER I PRECARI DELLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE AI PRECARI ATTUALMENTE ESCLUSI

All’art 21 inserire il seguente comma:

 Le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 6 e comma 6 quater del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall’accordo ai sensi dell’art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

SITUAZIONE CPI DI ROMA

Capitale Lavoro S.p.A. nasce nel 2002 per volontà della Provincia di Roma con compiti di supporto nelle attività relative alla gestione dei Servizi per l’Impiego e della Formazione professionale.
La Provincia di Roma ha progressivamente ampliato i compiti alla Società, modificandone lo Statuto nel novembre del 2007: Capitale Lavoro S.p.A. ha un ruolo sempre più ampio a supporto della Provincia di Roma, crescendo anche in termini di organico aziendale.
L'Amministrazione Provinciale trasferisce a Capitale Lavoro S.p.A. i compiti in regime di affidamento diretto.
La Società opera nei seguenti ambiti:
• Lavoro
• Formazione professionale
• Nuove tecnologie
• Sociale
• Ambiente
• Formazione del personale provinciale
Nel nuovo statuto approvato di recente così viene riportato:
"La società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente proprietario (non si parla più di Provincia di Roma) comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione."
La società ha quest'anno incorporato al suo interno altre società in house della provincia, arrivando a circa 350 dipendenti attuali.
La società supporta le strutture dell'ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a:
a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio
b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi
di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale. Il personale di Capitale Lavoro che opera nei centri per l'impiego è ad oggi di 240 unità, siamo a tempo indeterminato ma lavoriamo su progetti di durata annuale (da gennaio a dicembre): quello in
corso si chiama Sispi VII, progetto di prosecuzione e adeguemento dei servizi di supporto tecnico, finalizzati alla valorizzazione dei servizi pubblici per l'impiego della Provincia di Roma.
Il personale di Capitale nei Cpi de facto lavora in sostituzione del personale della Provincia, firmando e convalidando le pratiche all'utenza, con una modulistica che non fa distinzione tra dipendente della Provincia e dipendente di Capitale lavoro di supporto.
Siamo dunque in sostituzione del personale? Quali tutele abbiamo nello svolgere mansioni e ruoli rispetto ai quali abbiamo solo indicazioni a voce e non scritte da parte dei responsabili?
La provincia è oggi sotto commissariamento a seguito delle dimissioni del Presidente Zingaretti, l'attuale commissario Carpino resterà in carica fino a dicembre 2014. Cosa ne sarà di noi dopo?
Cosa ne sarà della Città Metropolitana?
In assenza di informazioni chiare, si sta cercando di richiedere un incontro chiarificatore con il
commissario per sapere cosa ne sarà dei dipendenti di Capitale Lavoro.
Ad oggi a livello politico istituzionale il quadro normativo non è chiaro e quindi non è facile determinare scenari certi rispetto all'evoluzione degli enti locali e quindi delle trasformazioni future relative ai rapporti tra Capitale Lavoro e Provincia di Roma.
Al momento rispetto ai tanti dubbi e domande che si pongono i dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno solo avanzato ipotesi.

Lavoro: precari Csl/Cesil, governo non impugna legge sarda

(AGI) - Roma, 21 nov. - In una riunione lampo che si e' tenuta stamane il Consiglio dei ministri ha deliberato la non impugnativa della legge regionale della Sardegna n. 17 del 23 settembre scorso "Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro (Csl), dei Centri servizi inserimento lavorativo (Cesil) e delle Agenzie di sviluppo locale". Il dl della Giunta Pigliaru, poi approvato quasi all'unanimita' dal Consiglio regionale il 19 settembre scorso (44 si' e solo 3 astenuti), ha autorizzato l'Agenzia regionale del lavoro a prorogare per massimo tre anni i contratti di 318 operatori precari dei centri servizi per l'impiego, scaduti il 30 settembre.

Precari della Provincia protestano in piazza Castello: “Tra 40 giorni saremo disoccupati”

Il 31 dicembre, quando Torino diventerà Città Metropolitana, i 22 lavoratori precari della Provincia sono destinati a restare senza lavoro. Per protestare contro questa situazione si sono incatenati in piazza Castello davanti alla sede del nuovo Consiglio Metropolitano. Assieme a loro, anche colleghi assunti a tempo indeterminato, che non perderanno il posto ma verranno ricollocati, e uno striscione di solidarietà da parte dei 2700 precari delle province italiane, con i quali i torinesi si sono messi in contatto.
«Mediamente abbiamo lavorato in Provincia per 10 anni, un quarto della nostra vita – dice il portavoce del gruppo,Michele Siati, che ha parlato in Consiglio – e crediamo di meritare rispetto. Fra quaranta giorni saremo disoccupati, al sindaco Piero Fassino e ai consiglieri metropolitani chiediamo un intervento per risolvere il problema. Mettiamo sul piatto 10 anni di professionalita’, che potrebbe essere utilmente sfruttata assumendoci nei Centri per l’impiego, da tempo in emergenza sul fronte del personale».
«Gli approfondimenti fatti finora – ha replicato in sindaco Piero Fassino in aula – hanno escluso che il problema possa essere risolto senza un intervento normativo nazionale. Ma vanno cercate tutte le soluzioni possibili, per cui propongo di lavorare insieme su due fronti, quello nazionale e quello locale. Sul primo versante sarà utile che anche i consiglieri intervengano presso i loro gruppi parlamentari. Su quello locale possiamo attivarci presso la Regione per verificare la fattibilità della soluzione da voi indicata presso i Centri per l’impiego. Da parte nostra assicuro la massima vicinanza umana e la piena consapevolezza della responsabilità politica che ci compete».

Province: in Gazzetta Dpcm su risorse finanziarie e umane per esercizio funzioni

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(Regioni.it 2608 - 18/11/2014) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il 12 novembre, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 - in applicazione della legge Delrio - sui criteri per l''individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l''esercizio delle funzioni provinciali.
Tra i criteri individuati dal Dpcm per il trasferimento delle risorse la "necessità che  siano  attribuite  ai  soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite  le risorse  finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell''art. 119  della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e  passivi  oggetto  della  successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente con il quadro finanziario di riferimento". E ancora: "Le risorse finanziarie trasferite non potranno,  in ogni caso, superare l''ammontare di quelle utilizzate  dalle Province per l''esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto  conto  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
In merito al trasferimento del personale uno dei criteri stabilisce che gli enti locali e le regioni dovranno garantire i "rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla  scadenza per essi prevista".
Sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e organizzative il dpcm specifica che "i beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante   dall''ultimo inventario dell''ente. Ai fini del trasferimento, si tiene conto del loro valore contabile”.

Lavoratori e ammortizzatori sociali: scontro Friedman-Landini


Intervista a Benini

In questa intervista Benini tratteggia alcune delle difficoltà che il coordinamento fin dalla sua nascita ha sottolineato:
- il numero insufficiente di operatori, di cui molti precari
- bassi investimenti sulle politiche attive 
- il problema del "modello" informale dell'incrocio domanda/offerta, e noi proponiamo come ricetta per risolvere parzialmente questo limite che le aziende siano obbligate a dichiarare i propri fabbisogni occupazionali/formativi
E condividiamo anche altri punti:
- scarsi finanziamenti e bassa qualificazione degli interventi formativi
- i finanziamenti europei finiscono per far lavorare i formatori più che i formati
- abbiamo tante Garanzie Giovani regionali, alcune molto diverse tra loro nei tempi, nelle modalità e negli strumenti attivati

RICHIESTA DI SOSTEGNO AI PARLAMENTARI ITALIANI PER DARE CONTINUITA' AI SERVIZI PER L'IMPIEGO E ALLA GARANZIA GIOVANI

Utilizzando strumenti istituzionali per l’analisi dei dati come il Rapporto sul Mercato del Lavoro CNEL del 30 settembre 2014  che a pag. 207 – 210 sottolinea:

“Andando ad osservare la componente dello sforzo (lo staff) risulta che, anche in questo caso, chi ha investito di più sono stati Francia e Germania, che hanno incrementato, rispettivamente, il numero di operatori degli Spi di circa 22 mila e di 18 mila unità. Anche per questa componente Irlanda e Italia si distinguono per una riduzione dell’impegno: circa 300 unità in meno la prima e oltre 1.500 per la seconda. Queste ultime informazioni consentono di rimeditare le evidenze relative alla capacità collocativa degli Spi analizzata in precedenza. Se infatti si rapporta il numero di quanti hanno trovato un’occupazione tramite il canale pubblico con la spesa ad esso dedicata, le evidenze mutano notevolmente.  […] su questo fronte, la vera sorpresa è il nostro paese, ove il costo per singolo intermediato è tra i più bassi.  Sia detto per inciso che i dati relativi all’Italia smentiscono ampiamente recenti analisi, rimbalzate sulla stampa , che hanno lamentato lo spreco delle risorse pubbliche destinate agli Spi (Servizi per l’Impiego).”

Le sottoponiamo il nostro disagio in considerazione di quanto sopra riportato nonché del fatto che in presenza di un aumento consistente dell’utenza (percettori di ammortizzatori sociali in deroga e gestione Programma Garanzia Giovani), né nella Legge di Stabilità né nel DDL sul Mercato del Lavoro si trovino oggi interventi volti a dare un orizzonte lavorativo stabile ai precari dei servizi per il lavoro e la formazione né provvedimenti di proroga dei tantissimi contratti in scadenza al 31/12/2014.

Pochi mesi fa, l’accordo tra Stato e Regioni, in attuazione del comma 91 dell’art.1 della Legge 56/2014, ha mantenuto la nostra situazione lavorativa ancorata ad enti senza prospettive come le province. Per le quali non solo si riafferma - nella Legge di Stabilità - l'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ma che spesso non sono neppure in grado di garantire economicamente la proroga dei nostri contratti in scadenza; pur in presenza di requisiti di legge per la stabilizzazione.
Per il lavoro che svolgiamo quotidianamente sotto i riflettori puntati di una stampa spesso (come si può leggere sopra) disinformata, rappresentando (anche se con pochi strumenti di intervento)  i terminali delle aspettative lavorative di tanti cittadini  in condizioni di grande disagio- A seguito dei tanti ordini del giorno, che sul tema hanno visto un pronunciamento favorevole del Parlamento, chiediamo provvedimenti che ci pongano perlomeno sullo stesso livello di “garanzie” dei lavoratori precari di altri enti o istituzioni.

È inutile, inoltre, ricordare che senza il nostro supporto le tante attività ed i colloqui previsti nell'ambito del Piano Garanzia Giovani non potranno essere né tenute né avviate.

Con la presente chiediamo pertanto un Suo sostegno alle proposte di emendamento alla Legge di Stabilità di seguito riportate
  

IPOTESI DI EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA’


PROROGA CONTRATTI A TERMINE DEI PRECARI DELLE PROVINCE - CENTRI PER L’IMPIEGO E FORMAZIONE

1) All’art 21 inserire il seguente comma: 

Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all’articolo 4, comma 9 del D.L. n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato. Tale proroga, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni attribuiti,  è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

2) All’art 21 inserire il seguente comma:  
All’articolo 1, comma 219 lettera d) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 aggiungere: Tali proroghe sono consentite anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno ed ai limiti temporali sui contratti a termine.

3) All’art.21 aggiungere il seguente comma:
All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2016".  Le proroghe, il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi nazionali regionali, o comunitari a tali funzioni dedicati,  è consentita anche in deroga ai vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.

CHIARIFICAZIONE  PRECARI PAGATI CON FONDI STRUTTURALI


All’art 21 inserire il seguente comma:
All’articolo 1, comma 219 lettera d) della legge 147 del 2013 dopo "allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego" aggiungere "per la formazione, le politiche attive del lavoro e le politiche comunitarie".

STABILIZZAZIONE PRECARI AVENTI REQUISITI DI LEGGE


All’art.35 comma 15 lett.c) aggiungere: 
fatta eccezione per il personale non dirigenziale impiegato con contratti a tempo determinato e in possesso al 31/12/2014 dei requisiti di legge per essere stabilizzato, impiegato in settori che prevedano provvedimenti di riordino istituzionale o rientrino nell’ambito di disegni di legge delega già in atto relativi a riforme di settori organici e il cui costo sia coperto con risorse proprie o con fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti da attuarsi entro il 31/12/2016 anche in deroga al patto di stabilità interno.

STABILIZZAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI


All’art.21 inserire il seguente comma:  
In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all’art. 11 dell’accordo ai sensi dell’art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato art. 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato, dei requisiti di cui all’art.4 comma 6 primo periodo della Legge 30 ottobre 2013, n.125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell’art.1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato, che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

STABILIZZAZIONE PRECARI DA PARTE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI INSEDIATISI A SEGUITO DELLA LEGGE DEL RIO

All'art.21 inserire il seguente comma:  
I soggetti  istituzionali insediatisi a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 nonché gli enti o agenzie subentranti nelle funzioni alle province che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica  attraverso il ricorso e l’impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi alla data del 31 dicembre 2014 e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità presso il medesimo ente, possono procedere entro il 31 dicembre 2016, con risorse proprie o fondi regionali o nazionali a tali funzioni attribuiti, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.

EQUIPARAZIONE DELLE NORME PREVISTE PER I PRECARI DELLE AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE AI PRECARI ATTUALMENTE ESCLUSI

All’art 21 inserire il seguente comma:

 Le disposizioni di cui all’articolo 4 comma 6 e comma 6 quater del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si applicano ai soggetti istituzionali individuati a svolgere le funzioni previste dall’accordo ai sensi dell’art.1 comma 91 della Legge n. 56/2014 tra Governo e Regioni, sancito in Conferenza unificata, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Manifestazione unitaria GCIL, CISL e UIl dell' 8/11 a Roma, presenti diversi precari!




Provincia di Perugia, 50 precari scrivono a Mismetti: “Vogliamo garanzie per il futuro”

provincia perugia

PERUGIA – Con una lettera aperta indirizzata al neo presidente Nando Mismetti, i precari della Provincia di Perugia chiedono garanzie per il loro futuro.
“Le scriviamo – affermano – per portarla a conoscenza della difficile situazione in cui versano i 50 precari dei Servizi per il Lavoro e la Formazione della Provincia di Perugia, il cui contratto scade il 31 dicembre di questo anno e la cui situazione rimane ancora sospesa anche a causa della incertezza circa le attribuzioni istituzionali delle funzioni collegate ai servizi per il lavoro e la formazione, della mancanza di una completa presa in carico politica della problematica unite al sopravvenuto divieto alle assunzioni a tempo indeterminato per le Province imposto dalla spending review e dalla delicata situazione economica della Provincia”.

“Si tratta – scrivono ancora – di personale qualificato e specializzato e in possesso di idoneità concorsuale e requisiti di legge per la stabilizzazione che, in alcuni casi da quasi 15 anni, si trova in condizione di precarietà occupandosi, paradossalmente e senza stabilità lavorativa, del sostegno e delle politiche attive rivolte a chi un lavoro non lo ha o versa in situazioni di precarietà contrattuale o di ricorso ad ammortizzatori sociali. Auspichiamo, pertanto, un Suo impegno sia sul fronte immediato delle proroghe dei contratti per un margine di tempo considerevole e in grado di permettere il passaggio all’interno del nuovo soggetto istituzionale che assorbirà le deleghe in materia di lavoro e formazione, ad oggi congelate in capo alla provincia fino all’approvazione in Parlamento del DDL in materia di mercato del lavoro e dei relativi decreti attuativi, sia di attivazione sul fronte delle misure in grado di portare alla stabilizzazione dei rapporti lavorativi da attuarsi con la Regione dell’Umbria ed il Governo. A tal fine – proseguono i precari – anche in considerazione delle recenti normative nazionali e del fatto che la grave crisi economica necessita di servizi per il lavoro e le politiche attive potenziati, auspichiamo una Suo impegno unitamente alla Regione dell’Umbria per favorire la nascita di una Agenzia Regionale del Lavoro che riassorba le funzioni e le risorse umane attualmente già impegnate nell’Area Lavoro e Formazione della Provincia, seguendo l’esempio della Regione Toscana. Segnaliamo il fatto che attualmente, in mancanza di una proroga, verrebbero meno non solo servizi essenziali per cittadini disoccupati, per percettori di ammortizzatori sociali e soggetti svantaggiati, ma sia la Provincia che la Regione si troverebbero in una situazione di totale incapacità di corrispondere agli appuntamenti presi ed all’assegnazione delle misure di politica attiva del lavoro nei confronti dei giovani aderenti al Programma Garanzia Giovani, con agende già cariche di incontri fino a fine anno, visto che, in ogni caso, gli operatori assegnati hanno contratti a tempo determinato e dovrebbero esaurire le ferie prima del termine del contratto. Su un fronte più esteso, che ci vede oggi aderire ad un coordinamento nazionale dei lavoratori precari dei nostri servizi, stiamo segnalando tali problematiche, comuni ad altre province italiane, alla rappresentanza istituzionale regionale e nazionale. Per tali motivi – concludono – chiediamo formalmente un incontro di confronto con una nostra delegazione, unitamente alla rappresentanza sindacale”.