Il Senato,
- in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e per il territorio» (AS 2495),
- impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità per le Regioni o i soggetti istituzionali preposti, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Anpal, di:
- poter procedere, al fine di garantire «la continuità e il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai soggetti preposti all'erogazione dei servizi sulla base delle sopra citate convenzioni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;
- di poter procedere, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato a tempo determinato, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, negli anni 2016-2017-2018, all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre .2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopra citati servizi;
- prevedere, fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, per le amministrazioni che possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni, di poter utilizzare le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei contratti a termine;
- prevedere che le Regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nelle more delle suddette procedure, possano stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui alla lettera b), fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale;
- prevedere che le Regioni ed i soggetti preposti, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, possano subentrare nelle graduatorie concorsuali vigenti delle province relative al personale impiegato nei servizi di cui all'articolo 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, con contestuale proroga di tali graduatorie fino al 31 dicembre 2018».
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