Il testo dell'Ordine del Giorno che ho presentato per impegnare il Governo a dare soluzione al problema dei precari delle Province e del Ministero della Giustizia
ORDINE DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
la legge 27 dicembre
2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014),
all'articolo 1, comma 344, aveva previsto che con decreto del Presidente
del
Consiglio del Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della giustizia, fosse definito il riparto delle risorse del
capitolo
del Ministero della giustizia alimentato con il maggior gettito
derivante
dall'aumento del contributo unificato finalizzate in via prioritaria sia
all'assunzione di personale di magistratura ordinaria sia a consentire a
coloro
che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari
a
norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
lo
svolgimento di un periodo di perfezionamento (tirocinio formativo)
dacompletare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15
milioni di
euro;
i tirocinanti (circa 2.800) sono, come previsto dall'articolo 1, comma 25,
della legge n. 228 del 2012 (legge stabilità 2013), lavoratori cassintegrati,
in mobilità, socialmente utili e disoccupati;
da quasi cinque anni essi stanno dando supporto ai dipendenti degli Uffici
Giudiziari, facendo fronte a pesanti carichi di lavoro, e sopperendo alle
notevoli carenze di organico;
per non disperdere questo patrimonio di professionalità
acquisite e per
garantire una sempre maggiore efficienza dei servizi resi ai cittadini è
necessario che il Governo assuma ogni iniziativa possibile per il
graduale
reclutamento dei tirocinanti, ovviamente attraverso concorsi e con
modalità di
assunzione a qualsiasi titolo, in sintonia con le complessive linee
diintervento di riforma in itinere senza che ciò comunque comporti,
nelle more
dell'espletamento di tali procedimenti, la cessazione del rapporto in
essere
fra i medesimi ed il Ministero della Giustizia;
critiche situazioni di precariato riguardano anche il personale dei Centri
per l'impiego e dei Servizi per il lavoro e la formazione professionale delle
Province; vi è la necessità di procedere al rafforzamento dei servizi per il
lavoro come evidenziato anche dallo studio dell'ISFOL «Lo stato dei Servizi
pubblici per l'impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese» pubblicato a
marzo 2014;
nel
Jobs Act, recentementeapprovato dalla Camera dei Deputati, è prevista l'istituzione, anche ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per
l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a
legislazione vigente e mediante la razionalizzazione degli enti strumentali e
degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
nel medesimo atto è altresì prevista la possibilità di
far confluire, in
via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o
dell'Agenzia il
personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o
riorganizzati
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché di
altreamministrazioni, quali sono le Province che tradizionalmente
gestiscono i
Centri per l'impiego e, ove delegate, la formazione professionale;
è perciò importante prevedere che, in attesa della definizione degli atti
per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, per le necessità
connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e gli enti
subentranti alle stesse possano procedere almeno fino ai 31 dicembre 2016 alla
proroga di contratti a tempo determinato o comunque denominati attualmente in
essere,
impegna il Governo:
affinché, nel prosieguo dell’
iter
parlamentare del Disegno di Legge di
Stabilità 2015, o comunque degli ulteriori provvedimenti che saranno a breve
assunti, sia previsto:
1) l'utilizzo, mediante assunzione con contratto a tempo
determinato o con
altra forma contrattuale, dei lavoratori che nel 2014 hanno svolto
ilperfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge
n. 147 del
27 dicembre 2013 ed il riconoscimento, nelle future procedure
concorsuali, di
adeguato punteggio per la professionalità acquisita e che, comunque,
nelle more
di tali procedure, sia prevista la prosecuzione del tirocinio formativo;
2) che, in attesa della istituzione dell'Agenzia nazionale per
l'occupazione, al fine di garantire le esigenze di continuità del servizi, le
Province possono procedere, alla proroga dei contratti in essere con i soggetti
in servizio presso i Centri per l'impiego ed i Servizi per il lavoro e la
formazione professionale.
9/2679-
bis-A/
43. Carrescia, Manzi, Arlotti, Senaldi, Morani, Dallai, Fanucci,
Giovanna Sanna, Donati.
Accolto come raccomandazione, con il parere favorevole del Governo,nella seduta del 30 novembre dalla Camera dei Deputati.
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