SI RICHIEDE IL SOSTEGNO DEI PARLAMENTARI ITALIANI PER LA VOTAZIONE DI QUESTI EMENDAMENTI DEL DDL Delega Mercato del Lavoro

Ordine del Giorno n. G/1428/3/11 al DDL n. 1428


G/1428/3/11
Il Senato,
        premesso che:
            alcune problematiche riguardanti i servizi per il lavoro e la formazione professionale sono già state accolte dal Governo con l'ordine del giorno G4.500 in sede di approvazione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
            la necessità di procedere al rafforzamento dei servizi per il lavoro italiani è stata recentemente sottolineata da uno studio dell'ISFOL «Lo stato dei Servizi pubblici per l'impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese» pubblicato a marzo 2014;
            in base all'articolo 2, comma 2, del provvedimento in esame, si intende istituire «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» (lettera c)) con «attribuzione all'Agenzia delle competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e AspI» (letterae)) e «razionalizzazione degli enti e uffici che, anche all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e delle province, operano in materia di politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e ammortizzatori sociali, allo scopo di evitare sovrapposizione e di consentire l'invarianza di spesa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» (lettera f));
        impegna il Governo:
            in relazione alla lettera g), comma 2, articolo 2, del provvedimento in esame, a stabilire che gli enti e le agenzie preposte possano:
                1) procedere all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le priorità di legge, del personale non dirigenziale provinciale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:
            a) risulti vincitore o idoneo inserito nelle graduatorie concorsuali di merito per assunzioni a tempo indeterminato per profili professionali coerenti con le mansioni esercitate nei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse individuati dalla delega al Governo. Il subentro nelle funzioni alla provincia comporti anche l'acquisizione delle relative graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato che restano vigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
            b) risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 4, del citato decreto-legge, riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono maturati alle dipendenze dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse;
            c) risulti assunto con contratto a tempo determinato a seguito di procedure selettive bandite in base all'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, del provvedimento in esame, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni alle dipendenze dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse.
            2) bandire procedure di assunzione rivolte al personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e non inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 4, del citato decreto-legge, riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono svolti presso i servizi provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse, con valutazione dei titoli di anzianità maturata;
            a prevedere che, in attesa della definizione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e gli enti subentranti alle stesse possano procedere alla stipula di contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 con i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 o comunque in servizio presso le province all'atto del passaggio delle funzioni.
G/1428/7/11
Il Senato,
        premesso che:
            il personale precario delle Province che da anni svolge il proprio lavoro con grande professionalità, impegno e sacrificio, risulta essere una grande ricchezza per le Province in quanto garantisce con efficienza servizi essenziali per cittadini;
            con la riorganizzazione delle Province verranno ridefiniti servizi essenziali per i cittadini, che sino a ora sono stati svolti dal personale precario con qualità e professionalità;
            per ovviare a questo problema si dovrebbe provvedere a una riassegnazione del suddetto personale procedendo alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, del provvedimento in esame, risulti in servizio presso le Province, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, primo periodo, del decreto-Iegge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
            le problematiche riguardanti, in particolare, i servizi per il lavoro e la formazione professionale sono già state accolte dal Governo con l'ordine del giorno G4.500, in sede di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e sono oggi all'attenzione del Parlamento con il provvedimento in esame;
        impegna il Governo a:
            adottare i provvedimenti necessari affinché, ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria la continuità e la erogazione dei servizi in relazione alle risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili e ai vincoli finanziari relativi alla spesa per il personale,
                1) il personale precario dei servizi all'impiego o alla formazione delle province possa confluire negli enti che, in base alla riforma dei servizi per il lavoro e le politiche attive, subentreranno alle province;
                2) il personale precario che svolge il proprio servizio presso le altre funzioni provinciali possa confluire negli enti che subentreranno alle Province;
        nell'adozione dei provvedimenti summenzionati, tenere in considerazione che:
            1) il subentro nelle funzioni alla provincia comporti anche l'acquisizione delle relative graduatorie di merito dei concorsi pubblici a tempo indeterminato secondo un criterio di equivalenza delle funzioni svolte. Le stesse restino vigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
            2) deve essere estesa agli enti subentranti alle province la facoltà di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativa al personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dei servizi provinciali negli ultimi cinque anni secondo un criterio di equivalenza delle unioni svolte;
            3) devono essere bandite procedure di assunzione rivolte al personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e non inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 4 del citato decreto-legge, riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;
            4) nelle more delle procedure di cui sopra, gli enti subentranti alle province possano prorogare, nel rispetto dei limiti di spesa, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016.

emendamenti

2.23
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e dopo le parole: «con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente» aggiungere le seguenti: «e con le risorse eventualmente necessarie determinate annualmente con la legge di stabilità».

2.41
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «mediante l'utilizzo delle risorse umane» inserire le seguenti: «, ivi compresi i lavoratori titolari di contratti di lavoro diversi dal contratto a tempo indeterminato,».

2.43
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
            «f-bis) ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria alla erogazione dei servizi, con successivo provvedimento, sono individuate modalità e risorse destinate alla assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino impiegati con contratti a tempo determinato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali i quali risultino in possesso di una anzianità, maturata con la medesima tipologia contrattuale del tempo determinato, di almeno tre anni degli ultimi cinque presso i medesimi Centri per l'Impiego e che siano, inoltre, idonei e vincitori di concorso inseriti in graduatorie vigenti per concorsi pubblici per titoli ed esami espletati dal medesimo ente. A tal fine, il subentro nelle funzioni alle Province comporterà l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato di cui alla presente lettera, le Province sono autorizzate alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere fino a dicembre 2015 e ciò in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente;».

2.44
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
            «f-bis) ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria all'erogazione dei servizi, individuare modalità e risorse per l'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indetermnato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali, coerentemente con i principi costituzionali in tema di pubblico impiego, estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modifiche e integrazioni. A tal fine, il subentro nelle funzioni alle province comporta l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato;».
2.46
Al comma 2, alla lettera g) sostituire le parole: «di altre amministrazioni», con le seguenti: «di procedere all'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge 125 del 2013 nonchè il personale, con comprovata esperienza riconosciuta dalle Regioni, iscritto agli albi regionali e utilizzato dagli enti strutturali e impiegato nell'erogazione dei servizi per l'impiego. A tal fine, deve essere salvaguardata l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato.».
        Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
2.47
Al comma 2, alla lettera g) sostituire le parole: «di altre amministrazioni», con le seguenti: «di procedere all'assunzione stabile dei lavoratori impiegati con contratti non a tempo indeterminato presso i Servizi pubblici per il lavoro e la formazione provinciali estendendo agli stessi le norme previste dall'articolo 4 della legge 125 del 2013. A tal fine, deve essere salvaguardata l'acquisizione delle relative graduatorie concorsuali e di tutte le prerogative di legge maturate in servizio dal personale non a tempo indeterminato».
        Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
2.59
Al comma 2, sostituire lo lettera l) con la seguente:
            «l) istituzione di una banca dati nazionale dove le imprese, senza impegno di assunzione, possano comunicare la propria previsione di assunzione per profilo professionale così da permettere ai disoccupati di inviare la propria candidatura ai fini di una possibile assunzione;».
        Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie».
2.85
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
            «s-bis) previsione di criteri di remunerazione a risultato per i servizi competenti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003;
            s-ter) previsione di un piano straordinario per il rafforzamento dei servizi per l'impiego a carattere nazionale;
            s-quater) previsione di strumenti obbligatori per il conferimento nel sistema nazionale per l'impiego delle informazioni sui posti vacanti da parte dei servizi competenti pubblici e privati, nonché da parte dei soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva e/o ad attività di intermediazione».
2.86
Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere le seguenti:
            «s-bis) implementare i canali formali per soddisfare la domanda di lavoro mediante banca dati telematica, aggiornata periodicamente, alla quale il sistema delle imprese possa comunicare i propri fabbisogni assunzionali, articolati per profili professionali ed unità produttive, consultabile presso i servizi competenti dai soggetti privi di occupazione nell'ambito di colloqui orientativi. Tale comunicazione è obbligatoria per i soggetti privati che prevedono di partecipare ad appalti pubbiici o di beneficiare di contributi e incentivi utilizzando risorse di natura pubblica;
            s-ter) individuare le modalità per istituire, presso i servizi competenti, una banca dati telematica dei soggetti pubblici e privati disponibili ad ospitare attività di tirocinio ed una banca dati telematica per attività di pubblica utilità rivolte a percettori di ammortizzatori sociali;».

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