Comma 6bis, art. 10 del Dl Pa 90/2014 sui precari delle province
6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell’articolo 4, comma 9,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente
prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all’insediamento
dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile
2014, n. 56. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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