Atto Camera
Ordine del Giorno 9/02486-AR/132
presentato da
NICCHI Marisa
testo di
Giovedì 31 luglio 2014, seduta n. 276
La Camera,
premesso che:
il DDL governativo chiamato «jobs act» contiene una norma sul riordino della disciplina in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive, istituendo una Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da Stato, Regioni e Province autonome, vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al cui funzionamento si provveda con le risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente;
nel decreto-legge in conversione è stato inserito dalla Camera un emendamento che consente la possibilità di prorogare ulteriormente i contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 dal decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni stabilite da tale decreto-legge, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali previsti dalla legge 56/2014, in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni; presso gli enti provinciali nei servizi per il lavoro e la formazione sono impiegati tanti lavoratori con contratti a tempo determinato e altri con contratti precari che prestano ininterrottamente servizio anche da oltre un decennio, a seguito del superamento di selezioni pubbliche e da ultimo di concorso pubblico per titoli ed esami, senza che sia stata mai avviata alcuna procedura di stabilizzazione;
tra i servizi erogati dalle Provincia è indispensabile garantire la continuità delle attività dei Centri per l'impiego, anche in considerazione dell'attuazione del programma europeo «Garanzia Giovani», i servizi per il lavoro e la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati;
bisogna altresì garantire che non vengano disperse le professionalità acquisite da lavoratori che da così tanto tempo svolgono servizio presso i centri per l'impiego, garantendo che i loro contratti vengano tutti effettivamente rinnovati fino al passaggio dei dipendenti, per effetto di trasferimento di attività, da un ente pubblico ad un altro, garantendo l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile, con conseguente mantenimento da parte del dipendente trasferito dei diritti acquisiti in precedenza e la stabilizzazione dei loro contratti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire tutti i lavoratori dei centri dell'impiego tra le risorse umane a disposizione nella fase di riassetto istituzionale prevista dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56;
a valutare l'opportunità di avviare la procedura di richiesta di anticipazione al Ministero del lavoro sui Fondi UE da programmare ancora, in attuazione del comma 219, lettera d), articolo 1 della Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Infatti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978. n. 845 e come già avviene in altre province (ad es. Firenze e La Spezia con delibera n. 93 del 16 maggio 2014);
a valutare l'opportunità di impegnarsi affinché a tutti i lavoratori dei centri per l'impiego sia ripristinato un contratto di lavoro a tempo pieno, a fronte della mole di lavoro da svolgere inerente a servizi fondamentali; a individuare o a sostenere fin d'ora un percorso di stabilizzazione dei lavoratori dei Centri per l'impiego come sta avvenendo presso alcuni Enti locali.
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