Il 5 aprile è stato pubblicato il DDL n. 1428 in
materia
di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive
Il
Consiglio dei Ministri del 12 marzo ha approvato il DDL di delega al
Governo in materia di occupazione (DDL n. 1428 Delega al Governo in
materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei
rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla
conciliazione - ora in discussione al Senato) che
contiene all’articolo 2 la delega in materia di servizi per il
lavoro e politiche attive prevedendo, tra i principi e criteri
direttivi, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per
l’occupazione.
La
necessità di procedere al rafforzamento dei Servizi per il Lavoro è
stata recentemente sottolineata da uno studio dell’ISFOL “Lo
stato dei Servizi pubblici per l’impiego in Europa: tendenze,
conferme e sorprese” del marzo 2014 .
“Dallo
studio svolto si comprende che l’Italia ha bisogno che il sistema
sia potenziato aumentando il numero degli operatori, adeguando
qualità e quantità dei servizi offerti..”
(http://www.isfol.it/primo-piano/studio-isfol-sul-sistema-italiano-dei-servizi-per-limpiego).
In
considerazione delle risposte da dare ai disoccupati in tema di nuove
politiche attive e passive del lavoro nonché del fatto che i SPI
sono posti al centro del Programma
Garanzia Giovani,
riteniamo che le esperienze e la professionalità maturata dai
lavoratori a tempo determinato dei Servizi pubblici per il lavoro e
la formazione possano essere valorizzate procedendo alla assunzione a
tempo indeterminato. Le recenti disposizioni riguardanti il blocco
del turnover per le province hanno, infatti, impedito tali assunzioni
a tempo indeterminato pur in presenza dei requisiti di legge e dopo
un inaccettabile precariato che per molti perdura anche da più di
dieci anni.
Si
chiede che nell’ambito della delega di cui all’art. 2 c.2 lett g
del presente DDL n. 1428
“possibilità
di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o
dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di
altre amministrazioni”
in relazione al fabbisogno presso le sedi
individuate su base regionale e subregionale, alle risorse
comunitarie, nazionali e regionali disponibili e ai vincoli
finanziari relativi alla spesa per il personale gli enti e/o agenzie preposte, o in
attesa delle procedure di riorganizzazione, le stesse province
possano:
1) procedere
all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le priorità di legge,
del personale non dirigenziale provinciale a tempo determinato in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) risulti vincitore/idoneo inserito
nelle graduatorie concorsuali di merito per assunzioni a tempo
indeterminato per profili professionali coerenti con le mansioni
esercitate nei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro,
formazione, politiche attive e funzioni connesse individuati dalla
delega al Governo. Il subentro nelle funzioni alla provincia comporti
anche l'acquisizione delle relative graduatorie dei concorsi pubblici
a tempo indeterminato che restano vigenti ai sensi dell'art.4 comma 4
del del DL 31 Agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 Ottobre 2013, n.125 .
b)
risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo,
dell’art.4 del DL 31 Agosto 2013 n.101, convertito con
modificazioni dalla L. 30 Ottobre 2013, n.125 ed inserito in
graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al c.4 dell'art.4 del
citato Decreto Legge riferite a concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono maturati
alle dipendenze dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro,
formazione, politiche attive e funzioni connesse.
c) risulti assunto con contratto a tempo
determinato a seguito di procedure selettive bandite in base
all'art.1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e che
abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente Legge,
almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni alle dipendenze
dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione,
politiche attive e funzioni connesse.
2)
bandire procedure di assunzione a tempo indeterminato rivolte al
personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6,
primo periodo, dell’art.4 del DL 31 Agosto 2013 n.101, convertito
con modificazioni dalla L. 30 Ottobre 2013, n.125 e non inserito in
graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al c.4 dell'art.4 del
citato Decreto Legge riferite a concorsi pubblici per assunzioni a
tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono svolti
presso i servizi provinciali riguardanti lavoro, formazione,
politiche attive e funzioni connesse, con valutazione dei titoli di
anzianità maturata. Nel conteggio triennale vengano, inoltre,
inseriti anche gli eventuali periodi di collaborazione presso lo
stesso ente e, in ogni caso, il requisito triennale debba essere
posseduto alla data di indizione delle procedure selettive di cui
sopra.
3) In attesa della
definizione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, per
le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le
province e/o gli enti subentranti alle stesse possano procedere alla
stipula di contratti a tempo determinato fino al 31/12/2016 con i
soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1 e 2 o comunque
in servizio presso le province all’atto del passaggio delle
funzioni.
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