Il coordinamento precari chiede il sostegno dei parlamentari italiani

Il 5 aprile è stato pubblicato il DDL n. 1428 in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive 
Il Consiglio dei Ministri del 12 marzo ha approvato il DDL di delega al Governo in materia di occupazione (DDL n. 1428 Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione  - ora in discussione al Senato) che contiene all’articolo 2 la delega in materia di servizi per il lavoro e politiche attive prevedendo, tra i principi e criteri direttivi, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione.
La necessità di procedere al rafforzamento dei Servizi per il Lavoro è stata recentemente sottolineata da uno studio dell’ISFOL “Lo stato dei Servizi pubblici per l’impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese” del marzo 2014 .
Dallo studio svolto si comprende che l’Italia ha bisogno che il sistema sia potenziato aumentando il numero degli operatori, adeguando qualità e quantità dei servizi offerti..” (http://www.isfol.it/primo-piano/studio-isfol-sul-sistema-italiano-dei-servizi-per-limpiego).
In considerazione delle risposte da dare ai disoccupati in tema di nuove politiche attive e passive del lavoro nonché del fatto che i SPI sono posti al centro del Programma Garanzia Giovani, riteniamo che le esperienze e la professionalità maturata dai lavoratori a tempo determinato dei Servizi pubblici per il lavoro e la formazione possano essere valorizzate procedendo alla assunzione a tempo indeterminato. Le recenti disposizioni riguardanti il blocco del turnover per le province hanno, infatti, impedito tali assunzioni a tempo indeterminato pur in presenza dei requisiti di legge e dopo un inaccettabile precariato che per molti perdura anche da più di dieci anni.
Si chiede che nell’ambito della delega di cui all’art. 2 c.2 lett g del presente DDL n. 1428
possibilità di far confluire nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni”
in relazione al fabbisogno presso le sedi individuate su base regionale e subregionale, alle risorse comunitarie, nazionali e regionali disponibili e ai vincoli finanziari relativi alla spesa per il personale gli enti e/o agenzie preposte, o in attesa delle procedure di riorganizzazione, le stesse province possano:
1) procedere all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le priorità di legge, del personale non dirigenziale provinciale a tempo determinato in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) risulti vincitore/idoneo inserito nelle graduatorie concorsuali di merito per assunzioni a tempo indeterminato per profili professionali coerenti con le mansioni esercitate nei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse individuati dalla delega al Governo. Il subentro nelle funzioni alla provincia comporti anche l'acquisizione delle relative graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato che restano vigenti ai sensi dell'art.4 comma 4 del del DL 31 Agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla L. 30 Ottobre 2013, n.125 .
b) risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.4 del DL 31 Agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla L. 30 Ottobre 2013, n.125 ed inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al c.4 dell'art.4 del citato Decreto Legge riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono maturati alle dipendenze dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse.
c) risulti assunto con contratto a tempo determinato a seguito di procedure selettive bandite in base all'art.1 comma 560 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e che abbia maturato alla data di entrata in vigore della presente Legge, almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni alle dipendenze dei servizi pubblici provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse.
2) bandire procedure di assunzione a tempo indeterminato rivolte al personale che risulti in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, dell’art.4 del DL 31 Agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla L. 30 Ottobre 2013, n.125 e non inserito in graduatorie vigenti secondo quanto stabilito al c.4 dell'art.4 del citato Decreto Legge riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. I requisiti di servizio si intendono svolti presso i servizi provinciali riguardanti lavoro, formazione, politiche attive e funzioni connesse, con valutazione dei titoli di anzianità maturata. Nel conteggio triennale vengano, inoltre, inseriti anche gli eventuali periodi di collaborazione presso lo stesso ente e, in ogni caso, il requisito triennale debba essere posseduto alla data di indizione delle procedure selettive di cui sopra.
3) In attesa della definizione delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, per le necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e/o gli enti subentranti alle stesse possano procedere alla stipula di contratti a tempo determinato fino al 31/12/2016 con i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 1 e 2 o comunque in servizio presso le province all’atto del passaggio delle funzioni.

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