REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Atti
amministrativi
AGENZIA
LAVORO
Atto
del Dirigente DETERMINAZIONE
Num.
284 del 26/03/2018 BOLOGNA
Proposta:
DLV/2018/289 del 26/03/2018
Struttura
proponente: AGENZIA REGIONALE
PER IL LAVORO
Oggetto:
MISURE PER IL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PER IL LAVORO. SUBENTRO DELL'AGENZIA
REGIONALE PER IL LAVORO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA NEI
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN ESSERE PRESSO
LE PROVINCE DI RIMINI, MODENA E REGGIO EMILIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO
1 COMMA 795 DELLA L. N.205 DEL 27/12/2017
Autorità
emanante: IL DIRETTORE -
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Firmatario:
PAOLA CICOGNANI in qualità di
Direttore
Responsabile
del procedimento: Paola
Cicognani
IL
DIRETTORE
Viste
le Leggi regionali:
-
n. 17 del 1° agosto 2015 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e ss.mm.;
-
n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” ed in particolare il capo V “Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani”, artt. 52 “Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, 53 “Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e 54 “Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro” e ss.mm.;
Visti
altresì:
-
la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, art. 1 ed in particolare i commi 44, 85, 86 e 89;
-
la Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”,
-
il Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;
-
l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
-
il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Dato
atto che l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il
lavoro del 30
luglio
2015 sopracitato richiama l’impegno congiunto del Governo e delle
Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso
assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per
l’Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo
determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le
Regioni e prevedendo pertanto, nell’ambito di una cornice di
indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a
individuare linee di collaborazione interistituzionale che
valorizzano le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal
fine, il medesimo Accordo prevede l’impegno alla definizione
congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche
attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e
regionali della programmazione europea 2014-2020, per il
rafforzamento dei servizi per l’impiego anche attraverso l’utilizzo
delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
Richiamata
altresì:
-
la deliberazione di Giunta Regionale n. 1606/2015 “Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Emilia-Romagna relativa alla regolazione dei rapporti per la gestione dei servizi per il lavoro e politiche attive”;
Visto
l'art.1 della L.27/12/2017 n.205 e in particolare i commi:
-
795 secondo cui “Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;
-
796 il quale dispone che “Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.”;
-
797 secondo il quale "Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.";
-
798 per cui “Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.”;
-
799 che stabilisce che “Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796, terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;
Dato
atto:
-
della volontà dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, d’intesa con la Regione Emilia- Romagna e le Province coinvolte, di procedere con la massima rapidità nella successione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 01/01/2018, data di entrata in vigore della L. n.205/2017, presso la Province di Rimini, Modena e Reggio Emilia, anticipando la data ultima definita dal citato comma 798, allo scopo di favorire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego come previsto dal sopracitato comma 795 e l’applicazione delle procedure previste al citato comma 796;
-
che il personale interessato dal presente provvedimento e già in posizione di distacco funzionale dal 01/08/2016 presso questa Agenzia, è individuato negli elenchi approvati con DGR n. 2196 del 28/12/2017, di proroga fino al 30/06/2018 della convenzione tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, le Province e la Città Metropolitana di Bologna approvata con DGR n.1197 del 25/07/2016 e già prorogata per l'anno 2017 con DGR n. 2397 del 28/12/2016, cosi come confermato dalle email del 20/03/2018 delle Province di Rimini (prot. Agenzia LV/2018/0010476), Reggio Emilia (prot. Agenzia LV/2018/0010473) e Modena (prot. Agenzia LV/2018/10460);
-
che, sulla base delle intese intercorse, la successione nei suddetti rapporti di lavoro a tempo determinato avrà luogo a decorrere dal 01/04/2018; - che a seguito del subentro, i menzionati rapporti di lavoro a tempo determinato proseguiranno senza soluzione di continuità e senza modifiche con l'Agenzia Regionale per il Lavoro in qualità di datore di lavoro ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 796 della L. n. 205/2017 per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
-
che fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, da concludere entro il 31/05/2018, ovvero fino alla completa presa in carico da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro degli adempimenti strumentali e di tutti gli oneri gestionali conseguenti alla successione nei suddetti contratti di lavoro, le Province interessate continueranno a svolgere le attività di gestione del personale necessarie e, in particolare, quelle di cui agli artt. 5 commi 2 e 5, 16 comma 1 e 20 della vigente convenzione approvata con DGR n. 1197 del 25/07/2016, rispettivamente in materia di rilevamento delle presenze, scambio delle informazioni per la corretta gestione dei rapporti di lavoro, sicurezza sul lavoro comprensiva delle funzioni di RSPP e di Medico Competente, nonché di utilizzo di beni, servizi e utenze necessarie all'espletamento dell'attività lavorativa;
-
che la regolazione dei rapporti tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Province è rimessa alla menzionata convezione, nonché agli ulteriori accordi che verranno definiti a seguito del definitivo trasferimento all'Agenzia Regionale per il Lavoro del personale a tempo indeterminato;
Accertato
che la spesa a carico dell'Agenzia Regionale per il Lavoro
conseguente alla successione nei rapporti di lavoro a tempo
determinato di cui al presente atto ammonta, rispetto ai costi
attualmente sostenuti dalle Province, a complessivi € 1.100.000,00
circa su base annua, ovvero a € 90.000,00 circa su base mensile;
Considerato
che:
-
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24/01/2018, ha definito, ai sensi dell'articolo 1 comma 807 della L. n.205/2017, l'intesa sullo schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di riparto e trasferimento delle risorse alle Regioni;
-
nella tabella 2 del suddetto Decreto, relativa al riparto dei fondi destinati al finanziamento dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1 comma 797 della L. n.205/2017, è previsto un trasferimento a favore della Regione Emilia- Romagna pari a € 1.772.595,00 annui, a copertura della spesa derivante dalla successione nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente atto e della eventuale successiva stabilizzazione dei rapporti stessi;
-
trattasi peraltro di una spesa di cui questa Agenzia si è fatta carico per conto della Regione, fin dal 2016, mediante rimborso alle Province degli oneri relativi al trattamento economico del personale dalle stesse sostenuto;
-
con l'intesa del 22/02/2018, prot. n.18/23/CSR22/C2, riferita al sopracitato Decreto di riparto e trasferimento delle risorse a favore delle Regioni per il personale a tempo indeterminato e determinato dei centri per l'impiego, il Governo e le Regioni hanno convenuto che i criteri di riparto e le percentuali di accesso riportati nel Decreto valgono "a decorrere dall'anno 2018", così come le relative risorse sono stanziate “a decorrere” dall'anno 2018 dall'articolo 1 commi 794 e 797 della L. n.205/2017;
-
la Regione Emilia-Romagna disporrà il trasferimento delle suddette risorse a questa Agenzia previa variazione del bilancio regionale;
-
tale variazione potrà essere adottata soltanto a seguito della definitiva adozione del sopracitato Decreto di riparto attualmente all'esame della Corte dei Conti;
Ritenuto
pertanto che, nelle more del trasferimento delle risorse previste dal
citato Decreto
di riparto, la spesa derivante dal presente atto possa trovare
copertura nei pertinenti Capitoli del bilancio dell’Agenzia dotati
della necessità disponibilità;
Richiamati:
-
la DGR n. 1620 del 29/10/2015 di “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015”, come modificato con DGR n. 2181 del 28/12/2017;
-
la “Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro”, sottoscritta il 29/7/2016 (RPI/2016/259) di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.1197 del 25/7/2016”, prorogata al 31/12/17 con DGR n.2397 del 28/12/2016 ed ulteriormente prorogata fino al 30/6/2018 con DGR n.2196 del 28/12/2017;
-
il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia adottato con propria determinazione n. 79 del 26/10/16 approvato con DGR 1927 del 21/11/16, come modificato con determinazione n. 1259 del 30/11/2017 approvata con DGR n. 2181 del 28/12/2017;
-
la DGR n. 79 del 29/1/2016 “Nomina del Direttore dell'Agenzia per il lavoro”;
-
il Bilancio dell’Agenzia Regionale per il Lavoro adottato con propria determinazione n. 1342 del 20/12/17 e approvato con DGR 2189 del 28/12/17;
-
la propria determinazione n. 100 del 31/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – 2018/2020 e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia Regionale per il Lavoro”;
Visti:
-
il D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
-
il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
-
la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante ”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
-
Il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2018-2020 dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvato con determina del Direttore n.99 del 31/01/2018;
-
la DGR n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”, aggiornato con DGR n. 93 del 29/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;
Atteso
che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della
L.241/1990;
Attestata
la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
per
le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate,
-
di disporre, a decorrere dal 01/04/2018, il subentro dell'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'elenco allegato A, parte integrante del presente atto, in essere con le Province di Rimini, Modena e Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 commi 795 e seguenti della L. n. 205/2017;
-
di dare atto che:
-
verrà sottoscritto con i lavoratori interessati un apposito contratto individuale di lavoro;
-
a seguito della successione contrattuale di cui al presente atto, i rapporti di lavoro proseguiranno senza soluzione di continuità con l'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna in qualità di datore di lavoro ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 796 della L. n. 205/2017;
-
fino alla completa presa in carico da parte dell'Agenzia di tutti gli oneri gestionali connessi ai rapporti di lavoro, le Province di Rimini, Modena e Reggio Emilia continueranno a svolgere le attività di gestione del personale con particolare riferimento a quelle di cui agli artt. 5 commi 2 e 5, 16 comma 1 e 20 della convenzione approvata con DGR n. 1197 del 25/07/2016, la cui validità è stata prorogata fino al 30/06/2018 con DGR n. 2196 del 28/12/2017;
-
la spesa conseguente alla successione dell'Agenzia nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente atto ammonta, con riferimento ai costi attualmente sostenuti dalle Province, ad € 1.100.000,00 circa su base annua;
-
fino ad avvenuto trasferimento all'Agenzia Regionale per il Lavoro, da parte della Regione, delle risorse previste dal Decreto di riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul quale è stata raggiunta l'intesa in sede di conferenza permanente Stato – Regioni nella seduta del 24/01/2018, ai sensi dell'articolo 1 comma 807 della L. n.205/2017, la spesa derivante dal presente atto troverà copertura nei pertinenti Capitoli del bilancio dell’Agenzia dotati della necessità disponibilità;
3.
di
comunicare il presente atto alle Province e ai dipendenti
interessati, alla Regione Emilia-Romagna, ai Dirigenti dell'Agenzia e
alle Organizzazioni Sindacali.
Paola
Cicognani
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