REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Atti
amministrativi
AGENZIA
LAVORO
Atto
del Dirigente DETERMINAZIONE
Num.
284 del 26/03/2018 BOLOGNA
Proposta:
DLV/2018/289 del 26/03/2018
Struttura
proponente: AGENZIA REGIONALE
PER IL LAVORO
Oggetto:
MISURE PER IL FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI PER IL LAVORO. SUBENTRO DELL'AGENZIA
REGIONALE PER IL LAVORO DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA NEI
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN ESSERE PRESSO
LE PROVINCE DI RIMINI, MODENA E REGGIO EMILIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO
1 COMMA 795 DELLA L. N.205 DEL 27/12/2017
Autorità
emanante: IL DIRETTORE -
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Firmatario:
PAOLA CICOGNANI in qualità di
Direttore
Responsabile
del procedimento: Paola
Cicognani
IL
DIRETTORE
Viste
le Leggi regionali:
-
n.
17 del 1° agosto 2015 “Norme
per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e
regolarità del lavoro”
e ss.mm.;
-
n.
13 del 30 luglio 2015 “Riforma
del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”
ed in particolare il capo V “Istruzione,
istruzione e formazione professionale, formazione professionale,
lavoro, cultura, sport e giovani”,
artt. 52 “Prime
disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il
lavoro”,
53 “Disposizioni
di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia
regionale per il lavoro”
e 54 “Integrazione
alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia
regionale per il lavoro”
e ss.mm.;
Visti
altresì:
-
la
Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni”,
art. 1 ed in particolare i commi 44, 85, 86 e 89;
-
la
Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia
di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e
di lavoro”,
-
il
Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire
la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni
industriali”;
-
l’Accordo
quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza
permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
-
il
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Dato
atto che l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il
lavoro del 30
luglio
2015 sopracitato richiama l’impegno congiunto del Governo e delle
Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso
assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per
l’Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo
determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le
Regioni e prevedendo pertanto, nell’ambito di una cornice di
indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a
individuare linee di collaborazione interistituzionale che
valorizzano le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal
fine, il medesimo Accordo prevede l’impegno alla definizione
congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche
attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e
regionali della programmazione europea 2014-2020, per il
rafforzamento dei servizi per l’impiego anche attraverso l’utilizzo
delle risorse del Fondo Sociale Europeo;
Richiamata
altresì:
Visto
l'art.1 della L.27/12/2017 n.205 e in particolare i commi:
-
795
secondo cui “Allo
scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per
l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti
per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di
lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la
proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.”;
-
796
il quale dispone che “Le
regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione
dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo
determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo,
l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro,
possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle
assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557- quater, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria
spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31
dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in
caso di avvio entro tale ultima data delle procedure
di
cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017,
fino alla loro conclusione.”;
-
797
secondo il quale "Per
le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni
a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di
euro. Per le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono
incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.";
-
798
per cui “Le
regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al
trasferimento del personale e alla successione nei contratti
disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018.
Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a
svolgere le attività di gestione del suddetto personale e
anticipano gli oneri connessi all'attuazione del presente comma,
rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo modalità
stabilite con apposite convenzioni.”;
-
799
che stabilisce che “Le
convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane,
per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla
gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino
al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in
sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro
subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con
conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico
accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui
ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali,
garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. Il personale di
cui al comma 793 che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti
analoghi presso un'amministrazione pubblica diversa da quelle di cui
al medesimo comma 793 è trasferito, previo consenso
dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a
condizione che vi sia capienza nella dotazione organica e nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e
comunque purché risulti garantita la sostenibilità finanziaria a
regime della relativa spesa. Le proroghe disposte dal comma 796,
terzo periodo, non sono computate, nei limiti delle risorse di cui
al comma 797, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;
Dato
atto:
-
della
volontà dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, d’intesa con la
Regione Emilia- Romagna e le Province coinvolte, di procedere con la
massima rapidità nella successione dei rapporti di lavoro a tempo
determinato in essere al 01/01/2018, data di entrata in vigore della
L. n.205/2017, presso la Province di Rimini, Modena e Reggio Emilia,
anticipando la data ultima definita dal citato comma 798, allo scopo
di favorire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego come
previsto dal sopracitato comma 795 e l’applicazione delle
procedure previste al citato comma 796;
-
che
il personale interessato dal presente provvedimento e già in
posizione di distacco funzionale dal 01/08/2016 presso questa
Agenzia, è individuato negli elenchi approvati con DGR n. 2196 del
28/12/2017, di proroga fino al 30/06/2018 della convenzione tra la
Regione Emilia Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, le
Province e la Città Metropolitana di Bologna approvata con DGR
n.1197 del 25/07/2016 e già prorogata per l'anno 2017 con DGR n.
2397 del 28/12/2016, cosi come confermato dalle email del 20/03/2018
delle Province di Rimini (prot. Agenzia LV/2018/0010476), Reggio
Emilia (prot. Agenzia LV/2018/0010473) e Modena (prot. Agenzia
LV/2018/10460);
-
che,
sulla base delle intese intercorse, la successione nei suddetti
rapporti di lavoro a tempo determinato avrà luogo a decorrere dal
01/04/2018; -
che
a seguito del subentro, i menzionati rapporti di lavoro a tempo
determinato proseguiranno senza soluzione di continuità e senza
modifiche con l'Agenzia Regionale per il Lavoro in qualità di
datore di lavoro ai fini dell'applicazione di quanto previsto
dall'articolo 1 comma 796 della L. n. 205/2017 per il superamento
del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
-
che
fino al perfezionamento delle procedure di stabilizzazione, da
concludere entro il 31/05/2018, ovvero fino alla completa presa in
carico da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro degli
adempimenti strumentali e di tutti gli oneri gestionali conseguenti
alla successione nei suddetti contratti di lavoro, le Province
interessate continueranno a svolgere le attività di gestione del
personale necessarie e, in particolare, quelle di cui agli artt. 5
commi 2 e 5, 16 comma 1 e 20 della vigente convenzione approvata con
DGR n. 1197 del 25/07/2016, rispettivamente in materia di
rilevamento delle presenze, scambio delle informazioni per la
corretta gestione dei rapporti di lavoro, sicurezza sul lavoro
comprensiva delle funzioni di RSPP e di Medico Competente, nonché
di utilizzo di beni, servizi e utenze necessarie all'espletamento
dell'attività lavorativa;
-
che
la regolazione dei rapporti tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro e
le Province è rimessa alla menzionata convezione, nonché agli
ulteriori accordi che verranno definiti a seguito del definitivo
trasferimento all'Agenzia Regionale per il Lavoro del personale a
tempo indeterminato;
Accertato
che la spesa a carico dell'Agenzia Regionale per il Lavoro
conseguente alla successione nei rapporti di lavoro a tempo
determinato di cui al presente atto ammonta, rispetto ai costi
attualmente sostenuti dalle Province, a complessivi € 1.100.000,00
circa su base annua, ovvero a € 90.000,00 circa su base mensile;
Considerato
che:
-
la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24/01/2018,
ha definito, ai sensi dell'articolo 1 comma 807 della L. n.205/2017,
l'intesa sullo schema di decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, di riparto e trasferimento delle risorse alle
Regioni;
-
nella
tabella 2 del suddetto Decreto, relativa al riparto dei fondi
destinati al finanziamento dei contratti a tempo determinato di cui
all'articolo 1 comma 797 della L. n.205/2017, è previsto un
trasferimento a favore della Regione Emilia- Romagna pari a €
1.772.595,00 annui, a copertura della spesa derivante dalla
successione nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al
presente atto e della eventuale successiva stabilizzazione dei
rapporti stessi;
-
trattasi
peraltro di una spesa di cui questa Agenzia si è fatta carico per
conto della Regione, fin dal 2016, mediante rimborso alle Province
degli oneri relativi al trattamento economico del personale dalle
stesse sostenuto;
-
con
l'intesa del 22/02/2018, prot. n.18/23/CSR22/C2, riferita al
sopracitato Decreto di riparto e trasferimento delle risorse a
favore delle Regioni per il personale a tempo indeterminato e
determinato dei centri per l'impiego, il Governo e le Regioni hanno
convenuto che i criteri di riparto e le percentuali di accesso
riportati nel Decreto valgono "a
decorrere dall'anno 2018",
così come le relative risorse sono stanziate “a
decorrere”
dall'anno 2018 dall'articolo 1 commi 794 e 797 della L. n.205/2017;
-
la
Regione Emilia-Romagna disporrà il trasferimento delle suddette
risorse a questa Agenzia previa variazione del bilancio regionale;
-
tale
variazione potrà essere adottata soltanto a seguito della
definitiva adozione del sopracitato Decreto di riparto attualmente
all'esame della Corte dei Conti;
Ritenuto
pertanto che, nelle more del trasferimento delle risorse previste dal
citato Decreto
di riparto, la spesa derivante dal presente atto possa trovare
copertura nei pertinenti Capitoli del bilancio dell’Agenzia dotati
della necessità disponibilità;
Richiamati:
-
la
DGR n. 1620 del 29/10/2015 di “Approvazione
dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione
della L.R. 13/2015”,
come modificato con DGR n. 2181 del 28/12/2017;
-
la
“Convenzione
fra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia per il lavoro, la Città
Metropolitana di Bologna e le Province di Ferrara, Forlì-Cesena,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini, per la
gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva
del lavoro”,
sottoscritta il 29/7/2016 (RPI/2016/259) di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale n.1197 del 25/7/2016”, prorogata al
31/12/17 con DGR n.2397 del 28/12/2016 ed ulteriormente prorogata
fino al 30/6/2018 con DGR n.2196 del 28/12/2017;
-
il
Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia adottato con propria
determinazione n. 79 del 26/10/16 approvato con DGR 1927 del
21/11/16, come modificato con determinazione n. 1259 del 30/11/2017
approvata con DGR n. 2181 del 28/12/2017;
-
la
DGR n. 79 del 29/1/2016 “Nomina
del Direttore dell'Agenzia per il lavoro”;
-
il
Bilancio dell’Agenzia Regionale per il Lavoro adottato con propria
determinazione n. 1342 del 20/12/17 e approvato con DGR 2189 del
28/12/17;
-
la
propria determinazione n. 100 del 31/01/2018 avente ad oggetto
“Approvazione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – 2018/2020 e
nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'Agenzia Regionale per il Lavoro”;
Visti:
-
il
D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”
e ss.mm.ii.;
-
il
D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”
e ss.mm.ii.;
-
la
Legge n. 190 del 6/11/2012 recante ”Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
-
Il
Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2018-2020
dell’Agenzia regionale per il lavoro, approvato con determina del
Direttore n.99 del 31/01/2018;
-
la
DGR n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto “Direttiva
di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”,
aggiornato con DGR n. 93 del 29/01/2018 avente ad oggetto
“Approvazione
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Aggiornamento
2018-2020”;
Atteso
che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di
conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della
L.241/1990;
Attestata
la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
per
le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate,
-
di
disporre, a decorrere dal 01/04/2018, il subentro dell'Agenzia
Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, nei rapporti
di lavoro a tempo determinato di cui all'elenco allegato A, parte
integrante del presente atto, in essere con le Province di Rimini,
Modena e Reggio Emilia, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1 commi 795 e seguenti della L. n. 205/2017;
-
di
dare atto che:
-
verrà
sottoscritto con i lavoratori interessati un apposito contratto
individuale di lavoro;
-
a
seguito della successione contrattuale di cui al presente atto, i
rapporti di lavoro proseguiranno senza soluzione di continuità con
l'Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna in
qualità di datore di lavoro ai fini dell'applicazione di quanto
previsto dall'articolo 1 comma 796 della L. n. 205/2017;
-
fino
alla completa presa in carico da parte dell'Agenzia di tutti gli
oneri gestionali connessi ai rapporti di lavoro, le Province di
Rimini, Modena e Reggio Emilia continueranno a svolgere le attività
di gestione del personale con particolare riferimento a quelle di
cui agli artt. 5 commi 2 e 5, 16 comma 1 e 20 della convenzione
approvata con DGR n. 1197 del 25/07/2016, la cui validità è stata
prorogata fino al 30/06/2018 con DGR n. 2196 del 28/12/2017;
-
la
spesa conseguente alla successione dell'Agenzia nei rapporti di
lavoro a tempo determinato di cui al presente atto ammonta, con
riferimento ai costi attualmente sostenuti dalle Province, ad €
1.100.000,00 circa su base annua;
-
fino
ad avvenuto trasferimento all'Agenzia Regionale per il Lavoro, da
parte della Regione, delle risorse previste dal Decreto di riparto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul quale è stata
raggiunta l'intesa in sede di conferenza permanente Stato –
Regioni nella seduta del 24/01/2018, ai sensi dell'articolo 1 comma
807 della L. n.205/2017, la spesa derivante dal presente atto
troverà copertura nei pertinenti Capitoli del bilancio dell’Agenzia
dotati della necessità disponibilità;
3.
di
comunicare il presente atto alle Province e ai dipendenti
interessati, alla Regione Emilia-Romagna, ai Dirigenti dell'Agenzia e
alle Organizzazioni Sindacali.
Paola
Cicognani